COMUNE di AVEGNO
(Provincia di Genova)
STATUTO
ELEMENTI COSTITUTIVI
Art. 1
Autonomia statutaria
1. La comunità di Avegno è ente autonomo locale il quale ha rappresentatività generale secondo i principi della Costituzione e della legge generale dello Stato. E dotato di autonomia statutaria, normativa, organizzativa ed amministrativa, nonché autonomia impositiva e finanziaria, nellambito dello Statuto, dei Regolamenti e delle Leggi di coordinamento della Finanza Pubblica.
2. Lautogoverno della comunità si realizza con i poteri e gli istituti di cui al presente Statuto.
Art. 2
Finalità
1. Il Comune promuove lo sviluppo ed il progresso civile, sociale ed economico della propria comunità ispirandosi ai valori ed agli obiettivi della Costituzione.
2. Il Comune persegue la collaborazione e la cooperazione con tutti i soggetti pubblici e privati e promuove la partecipazione dei cittadini, delle forze sociali, economiche e sindacali alla amministrazione.
3. La sfera di governo del Comune è costituita dallambito territoriale degli interessi.
4. Il Comune ispira la propria azione ai seguenti criteri e principi:
a) il superamento degli squilibri economici, sociali e territoriali esistenti nel proprio ambito e nella comunità nazionale;
b) il sostegno alla realizzazione di un sistema globale ed integrato di sicurezza sociale e di tutela attiva della persona anche con lattività delle organizzazioni di volontariato;
c) la tutela e lo sviluppo delle risorse naturali, ambientali, storiche e culturali presenti nel proprio territorio per garantire alla collettività una migliore qualità della vita.
Art. 3
Programmazione e forme di cooperazione
1. Il Comune realizza le proprie finalità adottando il metodo e gli strumenti della programmazione.
2. Il Comune concorre alla determinazione degli obiettivi contenuti nei programmi dello Stato e della Regione Liguria, avvalendosi dellapporto delle formazioni sociali, economiche, sindacali e culturali operanti nel suo territorio.
3. I rapporti con gli altri Comuni, con la Provincia e la Regione sono informati ai principi di cooperazione, complementarietà e sussidiarietà tra le diverse sfere di autonomia.
4. Al fine di raggiungere una migliore qualità dei servizi, il Comune può delegare le proprie funzioni alla Comunità montana.
Art. 4
Territorio e sede comunale
1. La circoscrizione del Comune è costituita dalle seguenti frazioni: Salto, Vescina, Testana, storicamente conosciute dalla comunità.
2. Il territorio del Comune si estende per Kmq. 13 e confina con i Comuni di Sori, Uscio, Rapallo, Recco, Tribogna.
3. Il palazzo civico, sede comunale, è ubicato in Passo Marinai dItalia, 1.
4. Le adunanze degli organi elettivi collegiali si svolgono nella sede comunale. In casi del tutto eccezionali e per particolari esigenze, il consiglio può riunirsi anche in luoghi diversi dalla propria sede.
5. La modifica della denominazione delle frazioni o della sede comunale può essere disposta dal consiglio previa consultazione popolare.
Art. 5
Albo Pretorio ed informazione
1. Le attività del Comune si svolgono nel rispetto del principio della pubblicità e della massima conoscibilità.
2. Nel municipio e nelle sedi frazionali sono previsti appositi spazi da destinare ad Albo pretorio per la pubblicazione di atti, provvedimenti, avvisi e quantaltro sia soggetto o venga sottoposto a tale forma di pubblicità. Il Responsabile dellArea Amministrativa e Finanziaria cura laffissione degli atti di cui al primo comma avvalendosi di un messo comunale e, su dichiarazione di questo, ne attesta lavvenuta pubblicazione.
Art. 6
Stemma e gonfalone
1. Il Comune negli atti e nel sigillo si identifica con il nome di Avegno dove esistente, con lo stemma concesso con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3307 del 19 novembre 1977.
2. Nelle cerimonie e nelle altre pubbliche ricorrenze e ogni qualvolta sia necessario rendere ufficiale la partecipazione del Comune ad una particolare iniziativa, il Sindaco o un suo delegato, accompagnati dal Messo Comunale, esibiscono il gonfalone comunale, foggia autorizzata con D.P.C.M. n. 3307 del 19.11.1977. In caso di assenza del Messo supplisce lAgente di Polizia Municipale.
3. Luso e la riproduzione di tali simboli sono consentiti solo per fini istituzionali. Il loro uso e riproduzione per fini non istituzionali, deve essere autorizzato dalla Giunta Comunale.
PARTE I
ORDINAMENTO STRUTTURALE
TITOLO I
ORGANI ELETTIVI
Art. 7
Organi
1. Sono organi del Comune il Consiglio, la Giunta ed il Sindaco.
2. Le attribuzioni degli Organi del Comune sono quelle determinate dalla Legge e dal presente Statuto..
Art. 8
Consiglio Comunale
1. Il consiglio comunale, rappresentando lintera comunità, determina lindirizzo ed esercita il controllo politico-amministrativo.
2. Il consiglio, costituito in conformità alla legge, ha autonomia organizzativa e funzionale.
Art. 9
Competenze ed attribuzioni
1. Lelezione, la durata in carica, la composizione e lo scioglimento del consiglio comunale sono regolati dalla legge.
2. Il consiglio comunale esercita le potestà e le competenze stabilite dalla legge e dallo statuto e svolge le proprie attribuzioni conformandosi ai principi, alle modalità ed alle procedure stabiliti nel presente statuto e nelle norme regolamentari.
3. Il consiglio comunale definisce gli indirizzi per la nomina e la designazione dei rappresentanti del comune presso enti, aziende e istituzioni e provvede alla nomina degli stessi nei casi previsti dalla legge. Detti indirizzi sono valevoli limitatamente allarco temporale del mandato politico-amministrativo dellorgano consiliare.
4. Il consiglio comunale conforma lazione complessiva dellente ai principi di pubblicità, trasparenza e legalità ai fini di assicurare imparzialità e corretta gestione amministrativa.
5. Gli atti fondamentali del consiglio devono contenere lindividuazione degli obiettivi da raggiungere nonché le modalità di reperimento e di destinazione delle risorse e degli strumenti necessari.
6. Il Consiglio comunale ispira la propria azione al principio di solidarietà.
7. Il Consiglio Comunale viene convocato entro i 15 giorni successivi a quello di approvazione degli indirizzi generali di governo per definire ed approvare gli indirizzi per la nomina e la designazione, da parte del Sindaco, dei rappresentanti del Comune presso Enti, Aziende ed Istituzioni.
Art. 10
Sessioni e convocazione
1. Lattività del Consiglio si svolge in sessioni ordinarie e straordinarie.
2. Sono sessioni ordinarie quelle convocate come da regolamento.
3. Ai fini della convocazione, sono ordinarie le sessioni nelle quali vengono iscritte le proposte di deliberazione prescritte dallart. 42 lettera b) del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267.
4. Il Consiglio è convocato dal Sindaco che formula lordine del giorno e ne presiede i lavori, secondo le norme del regolamento.
Art. 11
Ordine del giorno
1. Lordine del giorno delle sedute del Consiglio Comunale è stabilito dal Sindaco, secondo le norme del Regolamento. Gli adempimenti riservati al Sindaco nellarticolo precedente e nel presente sono assolti dal Vicesindaco in caso di dimissioni, decadenza, rimozione o decesso del Sindaco.
Art. 12
Consegna dellavviso di convocazione
1. Lavviso di convocazione con allegato ordine del giorno, deve essere pubblicato allAlbo Pretorio e recapitato dal Messo comunale al domicilio dei Consiglieri. Tale recapito è comprovato dalla dichiarazione del Messo.
2. I termini del recapito sono i seguenti:
a) almeno 5 giorni prima di quello stabilito per ladunanza per le sessioni ordinarie;
b) almeno 3 giorni prima di quello stabilito per ladunanza per le sessioni
straordinarie;
c) almeno 24 ore prima delladunanza, per i casi durgenza e per gli oggetti da trattarsi
in aggiunta ad altri già iscritti allordine del giorno.
Si osservano le disposizioni dellart. 155 del Codice Civile.
Art. 13
Prima seduta
1) La prima seduta del Consiglio deve essere convocata entro 10 giorni dalla proclamazione degli eletti e deve tenersi entro 10 giorni dalla convocazione.
In caso di inosservanza dell'obbligo di convocazione, provvede in via sostitutiva il Prefetto.
La seduta è convocata e presieduta dal Sindaco.
2) Il Sindaco nomina, con decreto da pubblicarsi all'Albo Pretorio, i componenti della Giunta Comunale, tra cui il vicesindaco, entro la data fissata per la prima adunanza del Consiglio comunale.
3) Nella prima adunanza il Consiglio procede alla convalida dei consiglieri eletti e del Sindaco, indi il Sindaco presta giuramento. Ove taluni consiglieri non siano convalidati, il Consiglio Comunale provvede, nella seduta, alle necessarie surroghe.
4) Il Sindaco dà quindi comunicazione al Consiglio della nomina dei componenti della Giunta Comunale, unitamente alle proposte degli indirizzi generali di governo.
Il Consiglio comunale prende atto della comunicazione di nomina della Giunta com.le e discute ed approva, in apposito documento, gli indirizzi generali di governo con voto palese a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati.
5) Il Consiglio Comunale viene convocato entro i 15 giorni successivi a quello di approvazione degli indirizzi generali di governo per definire ed approvare gli indirizzi per la nomina, la designazione e la revoca da parte del Sindaco, dei rappresentanti del Comune presso Enti, Aziende ed Istituzioni.
Art. 14
Linee programmatiche di mandato
1. Entro il termine di 40 giorni, decorrenti dalla data del suo avvenuto insediamento, sono presentate, da parte del Sindaco, sentita la Giunta, le linee programmatiche relative alle azioni e ai progetti da realizzare durante il mandato. Il Consiglio Comunale discute ed approva, in apposito documento, gli indirizzi generali di governo con voto palese a maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati.
2. Ciascun consigliere comunale ha il pieno diritto di intervenire nella definizione delle linee programmatiche, proponendo le integrazioni, gli adeguamenti e le modifiche, mediante presentazione di appositi emendamenti, nelle modalità indicate dal regolamento del consiglio comunale.
3. Con cadenza almeno annuale, il Consiglio provvede a verificare lattuazione di tali linee, da parte del Sindaco e dei rispettivi Assessori, e comunque entro il 30 settembre di ogni anno. E facoltà del consiglio provvedere ad integrare, nel corso della durata del mandato, con adeguamenti strutturali e/o modifiche, le linee programmatiche, sulla base delle esigenze e delle problematiche che dovessero emergere in ambito locale.
4. Al termine del mandato il Sindaco presenta allorgano consiliare il documento di rendicontazione dello stato di attuazione e di realizzazione delle linee programmatiche. Detto documento è sottoposto allapprovazione del consiglio, previo esame del grado di realizzazione degli interventi previsti.
Art. 15
Commissioni
1. Il Consiglio comunale può istituire nel suo seno commissioni permanenti, temporanee o speciali e dinchiesta.
2. Il regolamento disciplina il loro numero, le attribuzioni, il funzionamento e la loro composizione nel rispetto del sistema proporzionale. Può essere previsto un sistema di rappresentanza o per delega.
3. Nel Caso la Commissione svolga funzioni di controllo e di garanzia, la Presidenza sarà attribuita ad un Consigliere designato dai Gruppi Consiliari e di opposizione.
4. Le commissioni possono invitare a partecipare ai propri lavori il sindaco, assessori, organismi associativi, funzionari e rappresentanti di forze sociali, politiche ed economiche per lesame di specifici argomenti.
5. Le commissioni sono tenute a sentire il sindaco e gli assessori ogni qualvolta questi lo richiedano. Alle commissioni possono partecipare i consiglieri senza diritto di voto e di parola.
6. Il Consiglio Comunale, a maggioranza assoluta dei suoi membri, può istituire al suo interno Commissioni speciali per svolgere inchieste sullattività amministrativa del Comune.
Art. 16
Consiglieri
1. La posizione giuridica e lo status dei consiglieri sono regolati dalla legge; essi rappresentano lintera comunità alla quale costantemente rispondono.
2. E' consigliere anziano colui che ha ottenuto la maggiore cifra individuale, ai sensi dell'art. 72 - comma 4 del T.U. della Legge per la composizione e la elezione degli Organi delle Amministrazioni Comunali, approvato con D.P.R. 16.5.1990 n. 570, con esclusione del Sindaco neoeletto e dei candidati alla carica di Sindaco proclamati Consiglieri.
3. Le dimissioni dalla carica di Consigliere, indirizzate al Consiglio, devono essere assunte immediatamente al protocollo del Comune nellordine temporale di presentazione. Esse sono irrevocabili, non necessitano di presa datto e sono immediatamente efficaci. Il Consiglio, entro e non oltre 20 giorni, deve procedere alla surroga dei Consiglieri dimissionari, con separate deliberazioni, seguendo lordine di presentazione delle dimissioni quale risulta dal Protocollo. Non si fa luogo alla surroga qualora, ricorrendone i presupposti, si debba procedere allo scioglimento del Consiglio a norma dellart. 141 del D.Lgs. n. 18.08.2000 n. 267.
Art. 17
Diritti e doveri dei consiglieri
1. I consiglieri hanno diritto di presentare interrogazioni, interpellanze, mozioni e proposte di deliberazioni.
2. Le modalità e le forme di esercizio del diritto di iniziativa e di controllo dei consiglieri comunali sono disciplinati dal regolamento del consiglio comunale.
3. I consiglieri comunali hanno diritto di ottenere dagli uffici del comune nonché dalle aziende, istituzioni o enti dipendenti, tutte le notizie e le informazioni utili allespletamento del proprio mandato. Essi, nei limiti e con le forme stabilite dal regolamento, hanno diritto di visionare gli atti e documenti, anche preparatori e di conoscere ogni altro atto utilizzato ai fini dellattività amministrativa e sono tenuti al segreto nei casi specificatamente determinati dalla legge. Inoltre essi hanno diritto ad ottenere, da parte del sindaco una adeguata e preventiva informazione sulle questioni sottoposte allorgano, anche attraverso lattività della conferenza dei capigruppo, di cui al successivo art. 18 del presente statuto.
4. Ciascun consigliere è tenuto ad eleggere un domicilio nel territorio comunale presso il quale verranno recapitati gli avvisi di convocazione del consiglio e ogni altra comunicazione ufficiale.
Art. 18
Gruppi consiliari
1. I Consiglieri possono costituirsi in gruppi, secondo quanto stabilito nel Regolamento e ne danno comunicazione al Sindaco. Qualora non si eserciti tale facoltà o nelle more della designazione, i gruppi sono individuati nelle liste che si sono presentate alle elezioni, ed i relativi capigruppo sono individuati nei Consiglieri, non componenti la Giunta, che abbiano riportato il maggior numero di voti per ogni lista. Il Regolamento può prevedere la conferenza dei capigruppo e le relative attribuzioni.
Art. 19
Modalità di approvazione del Regolamento
1. Il Regolamento di funzionamento del Consiglio Comunale deve essere approvato con la maggioranza assoluta dei Consiglieri in carica.
Art. 20
Giunta Comunale
1. La Giunta è organo di impulso e di gestione amministrativa, collabora con il Sindaco seguendo le sue direttive e gli indirizzi generali del Consiglio, attraverso ladozione di deliberazioni collegiali.
2. Impronta la propria attività ai principi della collegialità, della trasparenza e della efficienza.
3. Adotta tutti gli atti concreti, idonei al raggiungimento degli obiettivi e delle finalità dellente nel quadro degli indirizzi generali ed in attuazione degli atti fondamentali approvati dal Consiglio comunale. In particolare, la Giunta esercita le funzioni di indirizzo politico-amministrativo, definendo gli obiettivi ed i programmi da attuare e adottando tutti gli atti rientranti nelle funzioni degli organi di governo che non siano riservati dalla Legge al Consiglio e che non ricadano nelle competenze previste dallo Statuto, del Sindaco o degli organi di decentramento. Verifica la rispondenza dei risultati dellattività amministrativa e della gestione agli indirizzi impartiti.
4. Riferisce annualmente al Consiglio comunale sulla sua attività.
5. Adotta il Regolamento sullordinamento degli uffici e dei servizi, nel rispetto dei criteri stabiliti dal Consiglio comunale.
6. Adotta il Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.).
7. E competente in via esclusiva sullautorizzazione al Sindaco a stare in giudizio in nome e per conto del Comune in ogni suo grado.
Art. 21
Nomina della Giunta
1. Il Sindaco nomina i componenti della Giunta tra cui il Vicesindaco, assicurando la presenza di ambo i sessi, dandone comunicazione al Consiglio comunale nella prima seduta successiva alle elezione.
2. Le cause di incompatibilità, la posizione e lo stato giuridico degli Assessori nonché gli istituti della decadenza e della revoca sono disciplinati dalla legge; non possono comunque far parte della Giunta coloro che abbiano tra loro o con il Sindaco rapporti di parentela entro il terzo grado, di affinità di primo grado, di affiliazione e i coniugi.
3. Le dimissioni da Assessore sono presentate per iscritto al Sindaco, sono irrevocabili, non necessitano di presa datto e diventano efficaci una volta adottata dal Sindaco la relativa sostituzione.
4. Il Sindaco può revocare uno o più Assessori dandone motivata comunicazione al Consiglio e deve sostituire entro 15 giorni gli Assessori dimissionari.
5. L'atto di revoca è comunicato al Consiglio nella prima seduta successiva, unitamente al nominativo del nuovo o dei nuovi Assessori.
6. Salvi i casi di revoca da parte del sindaco la giunta rimane in carica fino al giorno della proclamazione degli eletti in occasione del rinnovo del consiglio comunale.
Art. 22
Composizione
1. La giunta è composta dal sindaco che la presiede e da un minimo di 2 assessori ad un massimo di 4, di cui uno è investito della carica di vicesindaco. E garantita la presenza nella Giunta di entrambi i sessi, ove ne ricorrano i presupposti.
2. Possono essere nominati assessori anche cittadini non facenti parte del consiglio, in possesso dei requisiti di compatibilità ed eleggibilità alla carica di consigliere comunale, nel numero massimo di 1 nel caso di giunta composta da 2 assessori e nel numero di 2 in caso di giunta composta da 4 assessori.
Gli assessori non consiglieri sono nominati in ragione di comprovate competenze culturali, tecnico-amministrative e professionali. Gli assessori non consiglieri possono partecipare ed intervenire alle sedute del consiglio comunale, ma non hanno diritto di voto.
Art. 23
Funzionamento della giunta
1. La giunta è convocata e presieduta dal sindaco che stabilisce lordine del giorno, tenuto conto degli argomenti proposti dai singoli assessori.
2. Le modalità di convocazione e di funzionamento sono stabilite dalla giunta stessa.
Art. 24
Decadenza della giunta e mozione di sfiducia.
1. Le dimissioni, l'impedimento permanente, la rimozione o il decesso del Sindaco comportano la decadenza della Giunta.
2. Il sindaco e la giunta cessano, altresì, dalla carica in caso di approvazione di una mozione di sfiducia votata per appello nominale dalla maggioranza assoluta dei componenti il consiglio.
3. La mozione deve essere motivata e sottoscritta da almeno due quinti dei Consiglieri assegnati, depositata presso la Segreteria che provvede a notificarla al Sindaco, agli Assessori e ai Capigruppo consiliari, entro le 24 ore successive.
Art. 25
Attribuzioni
1. La Giunta collabora con il Sindaco nell'amministrazione del Comune per l'attuazione degli indirizzi generali di governo.
2. Compie gli atti di amministrazione che non sono riservati dalla Legge al Consiglio e che non rientrano nelle competenze previste dalle leggi e dal presente Statuto, del Sindaco e dei funzionari.
3. Svolge, in collaborazione con il Sindaco, attività propositiva e di impulso nei confronti del Consiglio al quale il Sindaco, sentita la Giunta, riferisce annualmente sull'attività volta.
L'attività propositiva della Giunta si realizza mediante l'approvazione di proposte di deliberazioni nelle materia riservate al Consiglio Comunale, complete di istruttoria e dei pareri di cui all'art. 49 del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267.
L'attività d'impulso consiste nella formulazione tempestiva delle proposte relative all'assunzione di atti fondamentali soggetti a termine e nella richiesta al Sindaco di sottoporre a discussione la proposta divenuta urgente:
La Giunta in particolare:
a) propone al Consiglio i regolamenti;
b) approva programmi esecutivi, disegni attuativi dei programmi e tutti i provvedimenti che comportano impegni di spesa sugli stanziamenti di bilancio, che non siano attribuiti al sindaco o al segretario;
c) predispone disegni e proposte di provvedimenti da sottoporre alle determinazioni del consiglio;
d) assume attività di iniziativa, di impulso e di raccordo con gli organi di partecipazione;
e) elabora e propone al consiglio criteri per la determinazione delle tariffe;
f) nomina commissioni per le selezioni pubbliche e riservate;
g) adotta provvedimenti di: assunzione, cessazione e, su parere dellapposita commissione, quelli disciplinari e di sospensione delle funzioni del personale comunale, non riservati ad altri organi;
i) dispone laccettazione o il rifiuto di lasciti e donazioni;
l) fissa la data di convocazione dei comizi per i referendum consultivi e costituisce lufficio comunale per le elezioni, cui è rimesso laccertamento della regolarità del procedimento;
m) esercita, previa determinazione dei costi ed individuazione dei mezzi, funzioni delegati dalla provincia, regione e stato quanto non espressamente attribuite dalla legge e dallo Statuto ad altro organo;
n) approva gli accordi di contrattazione decentrata, fatta salva la materia riservata alla competenza normativa del consiglio;
o) riferisce annualmente al consiglio sulle proprie attività e sullattuazione dei programmi.
4. La giunta, altresì, nellesercizio di attribuzioni organizzatorie:
a) fissa, ai sensi del regolamento e degli accordi decentrati, parametri, gli standard ed i carichi funzionali di lavoro per misurare la produttività dellapparato, sentito il segretario comunale;
b) determina i misuratori ed i modelli di rilevazione del controllo interno di gestione se deliberato dal consiglio, sentito il revisore del conto.
c) nomina i membri delle Commissioni Comunali.
Art. 26
Sindaco
1. Il sindaco è eletto direttamente dai cittadini secondo le modalità stabilite nella legge che disciplina altresì i casi di ineleggibilità, di incompatibilità, lo stato giuridico e le cause di cessazione dalla carica.
2. Prima di assumere le funzioni, il Sindaco presta giuramento dinanzi al Consiglio, nella seduta di insediamento, indossando la fascia tricolore, giurando di osservare lealmente la Costituzione Italiana.
3. Egli rappresenta il comune ed è lorgano responsabile dellamministrazione, sovrintende alle verifiche di risultato connesse al funzionamento dei servizi comunali, impartisce direttive al segretario comunale, al direttore, se nominato, e ai responsabili degli uffici in ordine agli indirizzi amministrativi e gestionali, nonché sullesecuzione degli atti.
4. Il sindaco esercita le funzioni attribuitegli dalla legge, dallo statuto, dai regolamenti e sovrintende allespletamento delle funzioni statali o regionali attribuite al comune. Egli ha inoltre competenza e poteri di indirizzo, di vigilanza e controllo sullattività degli assessori e delle strutture gestionali ed esecutive.
5. Al sindaco, oltre alle competenze di legge, sono assegnate dal presente statuto e dai regolamenti attribuzioni quale organo di amministrazione, di vigilanza e poteri di autorganizzazione delle competenze connesse allufficio.
6. Le dimissioni scritte del Sindaco sono presentate al vicesindaco che provvede a riunire il consiglio entro il decimo giorno feriale successivo.
7. Le dimissioni una volta trascorso il termine di 20 giorni dalla loro presentazione al Consiglio, divengono efficaci ed irrevocabili e danno luogo alla cessazione immediata dalla carica di Sindaco. In tal caso si procede allo scioglimento del relativo Consiglio, con contestuale nomina di un Commissario.
8. In caso di impedimento permanente, rimozione, decadenza o decesso del Sindaco, la Giunta decade e si procede allo scioglimento del Consiglio; il Consiglio e la Giunta rimangono in carica sino alla elezione del nuovo Consiglio e del nuovo Sindaco. Sino alle predette elezioni le funzioni del Sindaco sono svolte dal Vicesindaco.
Art. 27
Attribuzioni di amministrazione
1) Il Sindaco
a) convoca la prima seduta del Consiglio comunale entro 10 giorni dalla proclamazione degli eletti, per una data ricompresa nei dieci giorni successivi alla convocazione;
b) nomina e revoca il Vicesindaco e gli Assessori dandone comunicazione al Consiglio comunale nella prima seduta successiva alle elezioni.
c) convoca e presiede la Giunta fissandone l'ordine del giorno;
d) nomina, designa, sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio, e revoca i rappresentanti del Comune presso Enti, Aziende ed Istituzioni sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio;
e) stipula gli accordi di programma;
f) Il Sindaco coordina e riorganizza, sulla base degli indirizzi espressi dal Consiglio Comunale e nellambito dei criteri eventualmente indicati dalla Regione, gli orari degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi e dei pubblici servizi, nonché, dintesa con i responsabili territorialmente competenti delle amministrazioni interessate, gli orari di apertura al pubblico degli uffici pubblici localizzati nel territorio, al fine di armonizzare lespletamento dei servizi con le esigenze complessive e generali degli utenti.
g) rappresenta in giudizio il Comune, salvo le competenze attribuite al Segretario Comunale, per le azioni possessorie ed i provvedimenti cautelativi;
h) Nomina il Segretario Comunale, scegliendolo nellapposito Albo;
i) Conferisce e revoca al Segretario Comunale, se lo ritiene opportuno, le funzioni di Direttore generale, nel caso in cui non sia stipulata la convenzione con altri Comuni per la nomina del Direttore";
j) nomina i responsabili degli Uffici e dei servizi, attribuisce e definisce gli incarichi dirigenziali di collaborazione esterna secondo criteri di competenza specifica e di capacità direzionale, applicando le modalità e gli altri criteri stabiliti dal capo III del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267, da questo Statuto e dal Regolamento Comunale di organizzazione degli uffici e dei servizi;
k) sovrintende al funzionamento dei servizi e degli uffici e all'esecuzione degli atti;
l) vigila sul servizio di Polizia Municipale;
m) convoca i comizi per i referendum consultivi (se istituiti);
n) emette provvedimenti in materie di occupazione, d'urgenze, espropri, che la legge genericamente assegna alle competenze del Comune;
o) assegna gli alloggi di edilizia residenziale pubblica, sentita la Giunta;
Art. 28
Attribuzioni di vigilanza
1. Il sindaco:
a) acquisisce direttamente presso tutti gli uffici e servizi informazioni ed atti anche riservati;
b) promuove direttamente o avvalendosi del segretario comunale, indagini e verifiche amministrative sullintera attività, del comune;
c) compie gli atti conservativi dei diritti del comune;
d) può disporre lacquisizione di atti, documenti ed informazioni presso le aziende speciali, le istituzioni e le società per azioni, appartenenti allente, tramite i rappresentanti legali delle stesse e ne informa il consiglio comunale;
e) collabora con il revisore dei conti del comune per definire le modalità di svolgimento delle sue funzioni nei confronti delle istituzioni;
f) promuove ed assume iniziative atte ad assicurare che uffici, servizi, aziende speciali, istituzioni e società appartenenti al comune, svolgano le loro attività secondo gli obiettivi indicati dal consiglio.
Art. 29
Deleghe
1. Il Sindaco ha facoltà di assegnare, con suo provvedimento, ad ogni assessore, funzioni ordinate organicamente per gruppi di materie e con delega a firmare gli atti relativi alle funzioni istruttorie ed esecutive loro assegnate.
2. Nel rilascio delle deleghe di cui ai precedenti commi, il sindaco uniformerà i suoi provvedimenti al principio per cui spettano agli assessori i poteri di indirizzo e di controllo.
3. Il sindaco può modificare l'attribuzione dei compiti e delle funzioni di ogni assessore ogni qualvolta, per motivi di coordinamento e funzionalità, lo ritenga opportuno.
4. Le deleghe e le eventuali modificazioni di cui ai precedenti commi devono essere fatte per iscritto e comunicate al consiglio.
5. Il sindaco può delegare ai singoli assessori lesercizio delle funzioni indicate nellart. 26 lettere f), g), h), i), o), p).
Art. 30
Attribuzioni di organizzazione
1. Il sindaco:
a) stabilisce gli argomenti allordine del giorno delle sedute e dispone la convocazione del consiglio comunale e lo presiede ai sensi del regolamento. Quando la richiesta è formulata da 1/5 dei consiglieri provvede alla convocazione entro 20 giorni dalla data della richiesta;
b) convoca e presiede la conferenza dei capigruppo consiliari, secondo la disciplina regolamentare;
c) esercita i poteri di polizia nelle adunanze consiliari e negli organismi pubblici di partecipazione popolare dal sindaco presiedute, nei limiti previsti dalla legge;
d) propone argomenti da trattare e dispone con atto formale (o informale) la convocazione della giunta e la presiede;
e) ha potere di delega generale o parziale delle sue competenze ed attribuzioni ad uno o più assessori (e/o a consiglieri comunali);
f) riceve le interrogazioni e le mozioni da sottoporre al consiglio.
Art. 31
Vicesindaco
1. Il vicesindaco sostituisce in tutte le sue funzioni il sindaco temporaneamente assente, impedito o sospeso dallesercizio della funzione ai sensi dellart. 59 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267.
2. Nel caso di impedimento permanente, rimozione, decadenza o decesso del sindaco, la giunta decade e si procede allo scioglimento del consiglio. Il consiglio e la giunta rimangono in carica sino alla elezione del nuovo consiglio e del nuovo sindaco. Sino alle predette elezioni, le funzioni del sindaco sono svolte dal vicesindaco.
3. Nel caso di dimissioni del Sindaco, divenute irrevocabili trascorsi venti giorni dalla presentazione al Consiglio, lo stesso viene sciolto con contestuale nomina di un commissario.
.
Art. 32
Divieto generale di incarichi e consulenza
Al sindaco, al vicesindaco, agli assessori e ai consiglieri è vietato ricoprire incarichi e assumere consulenze presso Enti ed Istituzioni dipendenti o comunque sottoposti al controllo e alla vigilanza del comune.
TITOLO II
ORGANI BUROCRATICI ED UFFICI
CAPO I
SEGRETARIO COMUNALE
Art. 33
Il Segretario comunale
1. Il segretario comunale è nominato dal sindaco, da cui dipende funzionalmente ed è scelto nellapposito albo.
2. Il consiglio comunale può approvare la stipulazione di convenzioni con altri comuni per la gestione consortile dellufficio del segretario comunale.
3. Lo stato giuridico ed il trattamento economico del segretario comunale sono stabiliti dalla legge e dalla contrattazione collettiva.
4. Il segretario comunale, nel rispetto delle direttive impartite dal sindaco, presta consulenza giuridica agli organi del comune, ai singoli consiglieri e agli uffici.
5. Il segretario comunale può essere revocato con provvedimento motivato del Sindaco, previa deliberazione della giunta, per violazione dei doveri dufficio.
Art. 34
Funzioni del Segretario comunale
1. Il segretario comunale partecipa alle riunioni della giunta e del consiglio e ne redige i verbali che sottoscrive insieme al sindaco.
2. Il segretario comunale può partecipare a commissioni di studio e di lavoro interne allente e, con lautorizzazione del sindaco, a quelle esterne; egli, su richiesta, formula i pareri ed esprime valutazioni di ordine tecnico-giuridico al consiglio, alla giunta, al sindaco, agli assessori e ai singoli consiglieri.
3. Il segretario comunale riceve dai consiglieri le richieste di trasmissione delle deliberazioni della giunta soggette a controllo eventuale del difensore civico.
4. Egli presiede lufficio comunale per le elezioni in occasione delle consultazioni popolari e dei referendum e riceve le dimissioni del sindaco, degli assessori, o dei consiglieri, nonché le proposte di revoca e la mozione di sfiducia.
5. Il segretario comunale roga i contratti del comune, nei quali lente è parte, quando non sia necessaria lassistenza di un notaio, autentica le scritture private e gli atti unilaterali nellinteresse dellente, ed esercita infine ogni altra funzione attribuitagli dallo statuto o dal regolamento o conferitagli dal sindaco.
CAPO II
UFFICI
Art. 35
Principi strutturali ed organizzativi
1. Lamministrazione del comune si attua mediante unattività per obiettivi e deve essere informata ai seguenti principi:
a) organizzazione del lavoro non più per singoli atti, bensì per progetti-obiettivo e per programmi;
b) analisi e individuazione della dotazione organica dellEnte e del grado di efficacia dellattività svolta da ciascun elemento dellapparato;
c) individuazione di responsabilità strettamente collegata allambito di autonomia decisionale dei soggetti;
d) superamento della separazione rigida delle competenze nella divisione del lavoro e massima flessibilità delle strutture e del personale.
2. Il regolamento individua forme e modalità di organizzazione e di gestione della struttura interna.
Art. 36
Struttura
1. Lorganizzazione strutturale, diretta a conseguire i fini istituzionali dellente secondo le norme del regolamento, è articolata in servizi, uffici appartenenti ad aree diverse, collegati funzionalmente al fine di conseguire gli obiettivi assegnati.
Art. 37
Organizzazione degli uffici e del personale
1. Il comune disciplina con appositi atti la dotazione organica del personale, e in conformità alle norme del presente statuto, lorganizzazione degli uffici e dei servizi sulla base della distinzione tra funzione politica e di controllo attribuita al consiglio comunale, al sindaco ed alla giunta e funzione di gestione amministrativa attribuita al direttore generale, ove nominato, e ai responsabili degli uffici e dei servizi.
2. Gli uffici sono organizzati secondo i principi di autonomia, trasparenza ed efficienza e criteri di funzionalità, economicità di gestione e flessibilità della struttura.
3. I servizi e gli uffici operano sulla base dellindividuazione delle esigenze dei cittadini, adeguando costantemente la propria azione amministrativa ed i servizi offerti, verificandone la rispondenza ai bisogni e leconomicità.
4. Gli orari dei servizi aperti al pubblico vengono fissati per il miglior soddisfacimento delle esigenze dei cittadini.
Art. 38
Regolamento degli uffici e dei servizi
1. Il comune attraverso il regolamento di organizzazione stabilisce le articolazioni dei servizi, le norme generali per l'organizzazione ed il funzionamento degli uffici e, in particolare, le attribuzioni e le responsabilità di ciascuna struttura organizzativa, i rapporti reciproci tra uffici e servizi e tra questi, il direttore e gli organi amministrativi.
2. I regolamenti si uniformano al principio secondo cui agli organi di governo è attribuita la funzione politica di indirizzo e di controllo, intesa come potestà di stabilire in piena autonomia obiettivi e finalità dellazione amministrativa in ciascun settore e di verificarne il conseguimento; al direttore e ai funzionari responsabili spetta, ai fini del perseguimento degli obiettivi assegnati, il compito di definire, congruamente con i fini istituzionali, gli obiettivi più operativi e la gestione amministrativa, tecnica e contabile secondo principi di professionalità e responsabilità.
3. Il comune recepisce e applica gli accordi collettivi nazionali approvati nelle forme di legge e tutela la libera organizzazione sindacale dei dipendenti stipulando con le rappresentanze sindacali gli accordi collettivi decentrati ai sensi delle norme di legge e contrattuali in vigore.
Art. 39
Diritti e doveri dei dipendenti
1. I dipendenti comunali, inquadrati in ruoli organici e ordinati in conformità alla disciplina generale sullo stato giuridico ed il trattamento economico del personale stabilito dalla legge e dagli accordi collettivi nazionali, svolgono la propria attività al servizio e nellinteresse dei cittadini.
2. Ogni dipendente comunale è tenuto ad assolvere con correttezza e tempestività gli incarichi di competenza dei relativi uffici e servizi e, nel rispetto delle competenze dei rispettivi ruoli, a raggiungere gli obiettivi assegnati. Egli è altresì direttamente responsabile verso il responsabile degli uffici e dei servizi e lamministrazione degli atti compiuti e dei risultati conseguiti nellesercizio delle proprie funzioni.
3. Il regolamento organico determina le condizioni e le modalità con le quali il comune promuove laggiornamento e lelevazione professionale del personale, assicura condizioni di lavoro idonee a preservarne la salute e lintegrità psicofisica e garantisce pieno ed effettivo esercizio delle libertà e dei diritti sindacali.
4. Lapprovazione dei ruoli dei tributi e dei canoni nonché la stipulazione, in rappresentanza dellente, dei contratti già approvati, compete al personale responsabile delle singole aree e dei diversi servizi, nel rispetto delle direttive impartite dal sindaco, dal segretario, dal direttore, ove nominato, e dagli organi collegiali.
5. Il personale di cui al precedente comma provvede altresì al rilascio delle autorizzazioni commerciali, di polizia amministrativa, nonché delle autorizzazione, delle concessioni edilizie e alla pronuncia delle ordinanze di natura non contingibile ed urgente.
6. Il regolamento di organizzazione individua forme e modalità di gestione della tecnostruttura comunale.
Art. 40
Responsabilità degli uffici e dei servizi
1. I responsabili provvedono ad organizzare gli uffici e i servizi a essi assegnati in base alle indicazioni ricevute dal segretario o dal direttore, ove nominato, e secondo le direttive impartite dal sindaco e dalla giunta comunale.
2. Essi nellambito delle competenze loro assegnate provvedono a gestire lattività dellente e ad attuare gli indirizzi e a raggiungere gli obiettivi indicati dal sindaco e dalla giunta comunale.
Art. 41
Funzioni dei responsabili degli uffici e dei servizi
1. I responsabili degli uffici e dei servizi stipulano in rappresentanza dellente i contratti già deliberati, approvano i ruoli dei tributi e dei canoni, gestiscono le procedure di appalto e di concorso e provvedono agli atti di gestione finanziaria, ivi compresa lassunzione degli impegni di spesa.
2. Essi provvedono altresì al rilascio delle autorizzazioni o concessioni e svolgono inoltre le seguenti funzioni:
a) presiedono le commissioni di gara e di concorso, assumono le responsabilità dei relativi procedimenti e propongono alla giunta la designazione degli altri membri;
b) rilasciano le attestazioni e le certificazioni;
c) emettono le comunicazioni, i verbali, le diffide e ogni altro atto costituente manifestazione di giudizio e di conoscenza, ivi compresi, per esempio, i bandi di gara e gli avvisi di pubblicazione degli strumenti urbanistici;
d) provvedono alle autenticazioni e alle legalizzazioni;
e) pronunciano le ordinanze di demolizione dei manufatti abusivi e ne curano lesecuzione;
f) emettono le ordinanze di ingiunzione di pagamento di sanzioni amministrative e dispongono lapplicazione delle sanzioni accessorie nellambito delle direttive impartite dal sindaco;
g) pronunciano le altre ordinanze previste da norme di legge o di regolamento ad eccezione di quelle di cui al comma 4 dellArt. 76 del presente Statuto;
h) promuovono i procedimenti disciplinari nei confronti del personale ad essi sottoposto e adottano le sanzioni nei limiti e con le procedure previste dalla legge e dal regolamento;
i) provvedono a dare pronta esecuzione alle deliberazioni della giunta e del consiglio e alle direttive impartite dal sindaco;
j) autorizzano le prestazioni di lavoro straordinario, le ferie, i recuperi, le missioni del personale dipendente secondo le direttive impartite dal sindaco;
k) concedono le licenze agli obiettori di coscienza in servizio presso il comune.
l) rispondono, nei confronti del sindaco, del mancato raggiungimento degli obiettivi loro assegnati.
3. I responsabili degli uffici e dei servizi possono delegare le funzioni che precedono al personale ad essi sottoposto, pur rimanendo completamente responsabili del regolare adempimento dei compiti loro assegnati.
4. Il sindaco può delegare ai responsabili degli uffici ulteriori funzioni non previste dallo statuto e dai regolamenti, impartendo contestualmente le necessarie direttive per il loro corretto espletamento.
Art. 42
Pari opportunità
1. Il comune, al fine di garantire pari opportunità tra uomini e donne:
a) promuove la presenza di entrambi i sessi nella giunta comunale, negli organi collegiali del Comune, nonché degli Enti, Aziende ed Istituzioni da esse dipendenti
b) riserva alle donne almeno un terzo dei posti di componenti le commissioni consultive interne e quelle di concorso, fermo restando il principio di cui allart. 35 comma 3 lett. e) del D.Lgs. 30.3.2001 n. 165. L'eventuale oggettiva impossibilità deve essere adeguatamente motivata;
c) adotta propri atti regolamentari per assicurare pari opportunità di uomini e donne sul lavoro, conformemente alle direttive impartite dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri -
Dipartimento Funzione Pubblica;
d) garantisce la partecipazione delle proprie dipendenti ai corsi di formazione e di aggiornamento professionale in rapporto proporzionale alla loro presenza nei ruoli organici, adottando modalità organizzative atte a favorirne la partecipazione, consentendo la conciliazione fra vita professionale e vita familiare;
e) può finanziare programmi di azioni positive e lattività dei Comitati pari opportunità nellambito delle proprie disponibilità di bilancio;
f) adotta, previo eventuale esame con le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale, secondo le modalità di cui all'art. 10 del D.Lgs. 3.2.1993 n. 29, tutte le misure per attuare le direttive della Unione Europea in materia di pari opportunità, sulla base di quanto disposto dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento Funzione Pubblica.
TITOLO III
SERVIZI
Art. 43
I servizi pubblici locali
1. Il Comune, nellambito delle proprie competenze, provvede alla gestione dei servizi pubblici locali, che abbiano per oggetto la produzione di beni ed attività rivolte a realizzare fini sociali ed a promuovere lo sviluppo economico e civile della comunità locale.
2. Il Comune può gestire i servizi pubblici locali nelle forme giuridiche definite: in economia, in concessione a terzi e/o in appalto a soggetti privati, a mezzo di azienda speciale, a mezzo di istituzione, a mezzo di società per azioni a prevalente capitale pubblico locale, a mezzo di altre eventuali tipologie determinate dalla legge.
Art. 44
Forme di gestione dei servizi
1. Lattività diretta a conseguire, nellinteresse della comunità, obiettivi e scopi di rilevanza sociale, promozione dello sviluppo economico e civile, compresa la produzione di beni, viene svolta attraverso servizi pubblici che possono essere istituiti e gestiti anche con diritto di privativa del comune, ai sensi di legge.
2. La scelta della forma di gestione per ciascun servizio deve essere effettuata previa valutazione comparativa tra le diverse forme di gestione previste dalla legge e dal presente statuto.
3. Per i servizi da gestire in forma imprenditoriale la comparazione deve avvenire tra affidamento in concessione, costituzione di aziende, di consorzio o di società a prevalente capitale locale.
4. Per gli altri servizi la comparazione avverrà tra le gestione in economia, la costituzione di istituzione, laffidamento in appalto o in concessione, nonché tra la forma singola o quella associata mediante convenzione, unione di comuni, ovvero consorzio.
5. Nellorganizzazione dei servizi devono essere, comunque, assicurate idonee forme di informazione, partecipazione e tutela degli utenti.
6. Il consiglio comunale delega alla comunità montana lorganizzazione e la gestione di funzioni e servizi di propria competenza quando la dimensione comunale non consenta di realizzare una gestione ottimale ed efficiente.
Art. 45
Gestione in economia
1. Lorganizzazione e lesercizio di servizi in economia sono, di norma, disciplinati da appositi regolamenti.
Art. 46
Istituzione
1. Listituzione è un organismo strumentale del comune per lesercizio di servizi sociali, dotato di autonomia gestionale.
2. Il consiglio comunale per lesercizio di servizi sociali, che necessitano di particolare autonomia gestionale, costituisce istituzioni mediante apposito atto contenenti il relativo regolamento di disciplina dellorganizzazione e dellattività dellistituzione e previa redazione di apposito piano tecnico-finanziario dal quale risultino: i costi dei servizi, le forme di finanziamento e le dotazioni di beni-immobili e mobili, compresi i fondi liquidi.
3. Il regolamento di cui al precedente 1° comma determina, altresì, la dotazione organica di personale e lassetto organizzativo dellistituzione, le modalità di esercizio dellautonomia gestionale, lordinamento finanziario e contabile, le forme di vigilanza e di verifica dei risultati gestionali.
4. Gli indirizzi da osservare sono approvati dal consiglio comunale al momento della costituzione ed aggiornamento in sede di esame del bilancio preventivo e del rendiconto consuntivo dellistituzione.
5. Gli organi dellistituzione sono il consiglio di amministrazione, il presidente ed il direttore, al quale compete la responsabilità gestionale.
Art. 47
Gestione associata dei servizi e delle funzioni
1. Il comune sviluppa rapporti con gli altri comuni e la provincia per promuovere e ricercare le forme associative più appropriate tra quelle dalla legge in relazione alle attività, ai servizi, alle funzioni da svolgere ed agli obiettivi da raggiungere.
TITOLO IV
CONTROLLO INTERNO
Art. 48
Principi e criteri
1. Il bilancio di previsione, il conto consuntivo e gli altri documenti contabili dovranno favorire una lettura per programmi ed obiettivi affinché siano consentiti, oltre al controllo finanziario e contabile, anche quello sulla gestione e quello relativo allefficacia dellazione del comune.
2. Lattività di revisione potrà comportare proposte al consiglio comunale in materia di gestione economico-finanziaria dellente. E facoltà del consiglio richiedere agli organi e agli uffici competenti specifici pareri e proposte in ordine agli aspetti finanziari ed economici della gestione e di singoli atti fondamentali, con particolare riguardo allorganizzazione ed alla gestione dei servizi.
3. Il Regolamento degli uffici e dei servizi istituisce strumenti di controllo interno in ordine alla regolarità tecnica ed amministrativa.
4. Le norme regolamentari disciplinano gli aspetti organizzativi e funzionali dellufficio del revisore del conto e ne specificano le attribuzioni di controllo, di impulso, di proposta e di garanzia, con losservanza della legge, del presente statuto.
5. Nello stesso regolamento verranno individuate forme e procedure per un corretto ed equilibrato raccordo operativo-funzionale tra la sfera di attività del revisore e quella degli organi e degli uffici dellente.
Art. 49
Revisore del conto
1. Il revisore del conto, oltre a possedere requisiti prescritti dalle norme sullordinamento delle autonomie locali, deve possedere quelli di eleggibilità fissati dalla legge per lelezione a consigliere comunale e non ricadere nei casi di incompatibilità previsti dalla stessa.
2. Nellesercizio delle sue funzioni, con modalità e limiti definiti nel regolamento, il revisore avrà il diritto di accesso agli atti e documenti connessi alla sfera delle sue competenze.
Art. 50
Controllo di gestione
1. Per definire in maniera compiuta il complessivo sistema dei controlli interni dellente il regolamento individua metodi, indicatori e parametri quali strumenti di supporto per le valutazioni di efficacia, efficienza ed economicità dei risultati conseguiti rispetto ai programmi ed ai costi sostenuti.
2. La tecnica del controllo di gestione deve costruire misuratori idonei ad accertare periodicamente:
a) la congruità delle risultanze rispetto alle previsioni;
b) la quantificazione economica dei costi sostenuti per la verifica di coerenza con i programmi approvati;
c) il controllo di efficacia ed efficienza dellattività amministrativa svolta;
d) laccertamento degli eventuali scarti negativi fra progettato e realizzato ed individuazione delle relative responsabilità.
Art. 51
Nucleo di valutazione
1. Il comune si dota, anche avvalendosi delle forme associative previste dalla Legge, di un nucleo di valutazione, strumento di orientamento e di controllo sia gestionale che organizzativo, che svolge i seguenti compiti:
a) verifica della realizzazione e dello stato di attuazione degli obiettivi programmati ed affidati ai dirigenti;
b) valutazione in ordine ad aspetti organizzativi e di gestione del personale.
ORDINAMENTO FUNZIONALE
TITOLO I
ORGANIZZAZIONE TERRITORIALE E FORME ASSOCIATIVE
CAPO I
ORGANIZZAZIONE TERRITORIALE
Art. 52
Organizzazione sovracomunale
1. Il consiglio comunale, avvalendosi dei moduli e degli istituti previsti dalla legge, promuove e favorisce forma di collaborazione con altri enti pubblici territoriali e prioritariamente con la comunità montana, al fine di coordinare ed organizzare unitamente agli stessi i propri servizi tendendo al superamento del rapporto puramente istituzionale.
CAPO II
FORME COLLABORATIVE
Art. 53
Gemellaggio
1. Il Comune di Avegno, nellambito dei poteri conferiti dalla legge in materia di collaborazione tra enti locali e nello spirito della Carta Europea dellautonomia locale, ricerca, tramite gemellaggi o altre forme di relazioni permanenti, con città di tutto il mondo, legami con esse di collaborazione, fraternità, solidarietà ed amicizia.
(Strasburgo 15.10.1985 ratificata 30.12.1989 dal Parlamento ital./Vedi anche Carta Europea delle libertà locali 1953).
Art. 54
Convenzioni
1. Il comune promuove la collaborazione, il coordinamento e lesercizio associato di funzioni e servizi, anche individuando nuove attività di comune interesse, ovvero lesecuzione e la gestione di opere pubbliche, la realizzazione di iniziative e programmi speciali ed altri servizi, privilegiando la stipulazione di apposite convenzioni con altri enti locali o loro enti strumentali, fatte salve le convenzioni obbligatorie di cui allart. 30 comma 3 del D. Lgs. 18.8.2000 n. 267.
2. Le convenzioni devono stabilire i fini, la durata, le forme di consultazione degli enti contraenti, i loro rapporti finanziari ed i reciproci obblighi e garanzie.
3. Le convenzioni, contenenti gli elementi e gli obblighi previsti dalla legge, sono approvate dal consiglio comunale a maggioranza assoluta dei componenti.
4. Le convenzioni possono prevedere anche la costituzione di uffici comuni, che operano con personale distaccato dagli enti partecipanti, ai quali affidare lesercizio delle funzioni pubbliche in luogo degli enti partecipanti allaccordo, ovvero la delega di funzioni da parte degli enti partecipanti allaccordo a favore di uno di essi, che opera in luogo e per conto degli enti deleganti.
Art. 55
Assistenza, integrazione sociale e diritti delle persone, coordinamento degli interventi e articolazioni territoriali.
1. Il comune promuove forme di collaborazione con altri comuni e l'Azienda Sanitaria Locale, per dare attuazione agli interventi sociali e sanitari previsti dalla Legge quadro 328/2000, dalla L. 502/92, dal D.Lgs. 517/93 e dalla L.R. 42/94, nel quadro della normativa regionale, dando priorità agli interventi di riqualificazione, riordinamento e potenziamento dei servizi esistenti.
2. Allo scopo di conseguire la programmazione, il coordinamento e la gestione degli interventi sociali e dei servizi a rilevanza socio-sanitaria, ai sensi della vigente normativa, il Comune di Avegno è articolato, congiuntamente con il distretti di Albaro, San Martino, Bogliasco, Sori, Recco, Pieve Ligure, Uscio e Camogli, nella Zona 6.
3. I sindaci dei comuni ricompresi nella Zona 6 costituiscono la Conferenza di Zona, che elegge al suo interno un Presidente. La Conferenza si avvale di una segreteria tecnica come supporto professionale ed amministrativo.
4. La Conferenza di Zona, nellambito di linee generali regionali in materia socio sanitaria e delle indicazioni emerse in sede di Conferenza dei sindaci, predispone il piano triennale dei servizi socio sanitari relativi ai comuni associati e le conseguenti scansioni annuali.
Art. 56
Consorzi
1. Il consiglio comunale, in coerenza ai principi statutari, promuove la costituzione del consorzio tra enti per realizzare e gestire servizi rilevanti sotto il profilo economico o imprenditoriale, ovvero per economia di scala qualora non sia conveniente listituzione di azienda speciale e non sia opportuno avvalersi delle forme organizzative per i servizi stessi, previsto nellarticolo precedente.
2. A tal fine i rispettivi consigli approvano a maggioranza assoluta dei componenti una convenzione ai sensi del precedente articolo 54, unitamente allo Statuto del consorzio.
3. La convenzione oltre al contenuto prescritto dal secondo comma del precedente art. 53 deve prevedere lobbligo di pubblicazione degli atti fondamentali del consorzio negli albi pretori degli enti contraenti. In particolare la convenzione deve disciplinare le nomine e le competenze degli organi consortili, e prevedere la trasmissione, agli enti aderenti, degli atti fondamentali del consorzio.
4. Il consiglio comunale, unitamente alla convenzione, approva lo statuto del consorzio che deve disciplinare lorganizzazione, la nomina e le funzioni degli organi consortili. (lordinamento organizzativo e funzionale del nuovo ente secondo le norme previste per le aziende speciali dei comuni, in quanto compatibili.)
5. Il consorzio assume carattere polifunzionale quando si intendono gestire da parte dei medesimi enti locali una pluralità di servizi attraverso il modulo consortile.
Art. 57
Unione di comuni
1. Il comune può costituire unioni con uno o più comuni contermini, allo scopo di esercitare congiuntamente una pluralità di funzioni di loro competenza.
2. Latto costitutivo e lo Statuto dellunione sono approvati dai consigli dei comuni partecipanti con le procedure e la maggioranza richieste per le modifiche statutarie. Lo Statuto individua gli organi dellunione e le modalità per la loro costituzione e individua altresì le funzioni svolte dallunione e le corrispondenti risorse.
3. Lo Statuto deve comunque prevedere il presidente dellunione scelto tra i sindaci dei comuni interessati e deve prevedere che altri organi siano formati da componenti delle giunte e dei consigli dei comuni associati, garantendo la rappresentanza delle minoranze.
4. Lunione ha potestà regolamentare per la disciplina della propria organizzazione, per lo svolgimento delle funzioni ad essa affidate e per i rapporti anche finanziari con i Comuni.
5. Alle unioni di comuni si applicano, in quanto compatibili, i principi previsti per lordinamento dei comuni. Si applicano in particolare le norme in materia di composizione degli organi dei comuni; il numero dei componenti degli organi non può comunque eccedere i limiti previsti per i comuni di dimensioni pari alla popolazione complessiva dellente. Alle Unioni competono gli introiti derivanti dalle tasse, dalle tariffe e dai contributi sui servizi ad esse affidati.
Art. 58
Accordi di programma
1. Il comune per la definizione e attuazione di opere, interventi o programmi di intervento previsti in leggi speciali o settoriali che necessitano dellattivazione di un procedimento complesso per il coordinamento e lintegrazione dellattività di più soggetti pubblici, promuove e conclude accordi di programma.
2. Laccordo, oltre alle finalità perseguite, deve prevedere le forme per lattivazione delleventuale arbitrato e degli interventi surrogatori di eventuali inadempienze dei soggetti partecipanti ed, in particolare:
a) determinare i tempi e le modalità delle attività preordinate e necessarie alla realizzazione dellaccordo.
b) individuare attraverso strumenti appropriati, quali il piano finanziario, i costi, le fonti di finanziamento e le relative regolazioni dei rapporti fra gli enti coinvolti;
c) assicurare il coordinamento di ogni altro connesso adempimento.
3. Il sindaco definisce e stipula laccordo, previa deliberazione dintenti del consiglio comunale con losservanza delle altre formalità previste dalla legge e nel rispetto delle funzioni attribuite con lo statuto.
TITOLO II
PARTECIPAZIONE POPOLARE
Art. 59
Partecipazione
1. Il comune garantisce e promuove la partecipazione dei cittadini con specifico riferimento anche ai cittadini dellUnione Europea, agli stranieri regolarmente soggiornanti, allamministrazione locale, al fine di assicurarne il buon andamento, limparzialità e la trasparenza.
2. Per gli stessi fini, il comune privilegia le libere forme associative e le organizzazioni di volontariato, incentivandone laccesso alle strutture ed ai servizi dellente.
3. Ai cittadini, inoltre, sono consentite forme dirette e semplificate di tutela degli interessi che favoriscano il loro intervento nella formazione degli atti.
4. Lamministrazione può attivare forme di consultazione, per acquisire il parere di soggetti economici su specifici problemi.
5. Il mancato o parziale accoglimento delle richieste e delle sollecitazioni pervenute deve essere adeguatamente motivato nella premessa dellatto e può essere preceduto da contraddittorio orale.
6. Se lintervento partecipativo non concerne lemanazione di un provvedimento, lamministrazione deve rispondere per iscritto entro i termini previsti dalla legge.
7. I soggetti di cui al comma 1° hanno altresì diritto a prendere visione di tutti gli atti del procedimento, salvo quelli che il regolamento sottrae allaccesso.
CAPO I
INIZIATIVA POLITICA ED AMMINISTRATIVA
Art. 60
Interventi nel procedimento amministrativo
1. I cittadini ed i soggetti portatori di interessi pubblici o privati coinvolti in un procedimento amministrativo, hanno facoltà di intervenirvi, tranne che per i casi espressamente esclusi dalla legge e dai regolamenti comunali.
2. La rappresentanza degli interessi da tutelare può avvenire ad opera sia dei soggetti singoli che di soggetti collettivi rappresentativi di interessi superindividuali.
3. Il regolamento stabilisce quali siano i soggetti cui le diverse categorie di atti debbano essere inviati, nonché i dipendenti responsabili dei relativi procedimenti ovvero i meccanismi di individuazione del responsabile del procedimento e le forme di informazione e pubblicizzazione.
Art. 61
Liniziativa e le proposte popolari
1. Tutti i cittadini che hanno compiuto 18 anni hanno facoltà di presentare istanze, petizioni e proposte, sia singoli che associati, dirette a promuovere interventi per la migliore tutela di interessi collettivi.
2. Il comune garantisce il loro tempestivo esame, dalla ricezione in segreteria, da unapposita commissione del consiglio comunale.
Art. 62
Le istanze, le proposte e le petizioni
1. Nessuna particolare forma è prevista per la presentazione di istanze, proposte e petizioni sia singole che associate.
2. Esse debbono essere indirizzate in carta semplice al sindaco del comune e contenere chiaro il petitum che sia di competenza giuridica del comune stesso.
3. Tutte le istanze, le proposte e le petizioni, altresì, debbono essere regolarmente firmate.
4. Alle istanze, proposte e petizioni, esaminate e/o decise, è data risposta scritta a cura degli uffici competenti entro 30 giorni dalla presentazione delle medesime.
5. Le risposte sono rese note per lettera agli interessati, in caso di istanze, proposte, petizioni firmate da più cittadini, verrà data risposta nei termini previsti dal presente statuto solo al primo firmatario.
6. La giunta decide se le istanze, le proposte e le petizioni debbono o possono comportare decisioni e deliberazioni apposite della amministrazione, alla luce dellorientamento espresso dal consiglio comunale e nellambito dei poteri dei rispettivi organi.
7. I consiglieri hanno sempre potere di istanza, proposta e petizione verso il sindaco e la giunta ed in consiglio comunale.
8. Di istanze, proposte, petizioni e relative decisioni, deliberazioni e lettere è conservata copia negli archivi secondo le disposizioni di legge.
9. E istituito il libro dei reclami presso la segreteria comunale.
Art. 63
Interrogazioni dei cittadini al Sindaco
1. Ogni cittadino può presentare interrogazioni al sindaco su fatti che lo riguardino direttamente o indirettamente ed ha diritto ad avere risposta nei tempi e modi previsti per le risposte alle interrogazioni dei consiglieri comunali, anche intervenendo in aula, previo il consenso del sindaco, durante le riunioni del consiglio comunale.
2. Le modalità di presentazione delle interrogazioni dei cittadini e del loro svolgimento sono regolate dallapposito regolamento del consiglio.
CAPO II
REFERENDUM ASSOCIAZIONISMO - PARTECIPAZIONE
Art. 64
Referendum
1. Possono essere indetti referendum consultivi in tutte le materie di esclusiva competenza comunale, al fine di sollecitare manifestazioni di volontà che devono trovare sintesi nellazione amministrativa.
2. Non possono essere indetti referendum: in materia di tributi locai e di tariffe, su attività amministrative vincolate da Leggi statali o regionali, su materie che sono già state oggetto di consultazione referendaria nellultimo decennio.
3. Soggetti promotori del referendum possono essere:
a) il 15% del corpo elettorale costituito in Comitato o gruppo di promotori;
b) Il Consiglio Comunale
4. Il Consiglio comunale fissa nel regolamento i requisiti di ammissibilità, i tempi, le condizioni di accoglimento e le modalità organizzative della consultazione.
5. Il referendum è valido qualora partecipi alla votazione la maggioranza assoluta degli aventi diritto.
6. Entro 60 giorni dalla proclamazione del risultato da parte del Sindaco, il Consiglio comunale delibera i relativi e conseguenti atti di indirizzo.
7. Il mancato recepimento delle indicazioni referendarie deve essere deliberato, con adeguate motivazioni, dalla maggioranza dei due terzi dei Consiglieri assegnati al Comune.
Art. 65
Principi generali
1. Il comune valorizza le autonome forme associative e di cooperazione dei cittadini attraverso le forme di incentivazione previste dal successivo art. 64, laccesso ai dati di cui è in possesso lamministrazione e tramite ladozione di idonee forme di consultazione nel procedimento di formazione degli atti generali.
2. I relativi criteri generali vengono periodicamente stabiliti dal consiglio comunale.
Art. 66
Consulta della associazioni
1. E istituita la consulta delle associazioni con le seguenti funzioni:
a) emissioni di pareri consultivi richiesti dagli organi dellamministrazione comunale;
b) emissioni di rilievi, raccomandazioni, proposte relative ad attività, ai servizi ed agli atti del comune.
c) funzioni di verifica e controllo circa la coerenza e la rispondenza tra la programmazione adottata dallamministrazione comunale e lattività concretamente svolta;
d) affrontare problematiche legate alla salvaguardia ed alla valorizzazione del sistema ambientale nonché valutare la compatibilità degli interventi nel territorio per la tutela dellambiente; diffondere la conoscenza delle problematiche dellambiente per favorire lo sviluppo del volontariato nei settori della vigilanza ecologica e della protezione civile.
e) contribuire allelaborazione del programma annuale delle attività culturali del tempo libero con riferimento anche ad attività espositive musicali, letterarie ecc.;
f) è organo consultivo su piani, programmi generali o piani riguardanti settori industriali, artigianali, turistici, dellagricoltura, del commercio o del settore terziario in genere;
g) è organo consultivo di partecipazione e controllo, espressione delle associazioni e federazioni sportive, degli enti di promozione sportiva che operano nel territorio comunale.
h) è organo consultivo di partecipazione, di controllo, espressione delle diverse associazioni del volontariato e dei singoli cittadini che intendono prestare la loro opera, gratuitamente, in attività socialmente utili, con particolare riferimento ai settori in cui operano i servizi pubblici, è inoltre strumento dellente locale per la promozione, la valorizzazione ed il potenziamento del volontariato.
i) dà parere preventivo ogni qualvolta vengono adottate decisioni che direttamente o indirettamente potranno avere una rilevante influenza sulla condizione giovanile.
2. E istituito presso la Segreteria Generale del comune lAlbo delle Associazioni legalmente riconosciute: sono iscritti in una apposita sezione dellalbo anche i singoli cittadini che intendono prestare la propria opera gratuitamente per attività socialmente utili. Lamministrazione comunale con pubblici avvisi informerà la cittadinanza dellistituzione dellAlbo di cui al comma precedente. Nei 60 giorni successivi il sindaco provvederà ad insediare la consulta. Le associazioni iscritte allAlbo acquistano il diritto di essere invitate all'assemblea delle associazioni convocata dalla consulta.
3. La consulta è composta da: il sindaco, un consigliere di maggioranza ed uno di minoranza, un delegato per ogni associazione iscritta allalbo, ogni delegato delle associazioni deve poter votare con voti proporzionali al numero degli associati.
4. E obbligo della consulta convocare lassemblea delle associazioni almeno una volta allanno.
5. Tutti i pareri, le proposte, le raccomandazioni ed i rilievi emessi dalla consulta nonché i verbali delle assemblee debbono essere trasmessi allamministrazione comunale la quale ha lobbligo di comunicare le determinazioni conseguentemente adottate.
I pareri, le proposte, le raccomandazioni ed i rilievi emessi dalla consulta nonché le determinazioni dellamministrazione comunale conseguenti devono essere comunicate alle associazioni iscritte allalbo a cura del Comune. Ciascun componente della consulta ha diritto di prendere visione degli atti del Comune con le stesse modalità con cui tale diritto può essere esercitato dai consiglieri comunali secondo le vigenti disposizioni di legge e del regolamento comunale.
La consulta è costituita con deliberazione del consiglio comunale e resta in carica fino allo scioglimento del consiglio comunale che lha costituita.
Entro 60 giorni dallelezione della nuova giunta il Sindaco insedia la consulta.
6. La consulta è disciplinata da apposito regolamento.
7. Le richieste di contributo redatte secondo modelli da ritirarsi presso il Comune a cura degli interessati, per attività culturali, ricreative, sportive, ecc. vanno presentate al Comune a pena di esclusione entro il 31 marzo di ogni anno.
Art. 67
Organismi di partecipazione
1. Il Comune promuove e tutela le varie forme di partecipazione dei cittadini. Tutte le aggregazioni hanno i poteri di iniziativa previsti negli articoli precedenti.
2. Lamministrazione comunale per la gestione di particolari servizi può promuovere la costituzione di appositi organismi, determinando: finalità da perseguire, requisiti per ladesione, composizione degli organi di direzione, modalità di acquisizione dei fondi e loro gestione.
Art. 68
Incentivazione
Alle associazioni ed agli organismi di partecipazione possono essere erogate forme di incentivazione con apporti sia di natura finanziaria-patrimoniale che tecnico-professionale e organizzativa.
Art. 69
Partecipazione alle commissioni
Le commissioni consiliari, su richiesta delle associazioni e degli organismi interessati, invitano ai propri lavori i rappresentanti di questi ultimi.
Art. 70
Utilizzo degli obiettori di coscienza
Il Comune ricorre ai giovani di leva in servizio civile quali obiettori di coscienza ai sensi della L. 772/72 e ne utilizza la disponibilità particolarmente nellufficio leva, nei servizi assistenziali e domiciliari, nel settore Igiene ambientale ed Ecologia, nel settore culturale.
Art. 71
Convenzioni con il Ministero della Difesa, con altri Ministeri o Enti territoriali
Per gli scopi di cui allarticolo precedente il Comune provvede a stipulare apposita convenzione con il Ministero della Difesa, ai sensi e per gli effetti dellarticolo 5 della L. 772/72. Ulteriori, analoghe convenzioni per lespletamento di attività non concorrenti o suppletive di attività e funzioni previste per gli uffici, potranno essere fatte anche con altri Ministeri o Enti territoriali, purché esse non comportino lassunzione in ruolo o a tempo indeterminato del personale utilizzato.
CAPO III
DIRITTI DI ACCESSO
Art. 72
Diritto di accesso e di informazione
1. Tutti gli atti dellAmministrazione comunale sono pubblici, ad eccezione di quelli riservati per espressa indicazione di Legge o per effetto di una temporanea e motivata dichiarazione del sindaco che ne vieti lesibizione, conformemente a quanto previsto dal regolamento, in quanto la loro diffusione possa pregiudicare il diritto alla riservatezza delle persone, dei gruppi o delle imprese.
2. Il Regolamento assicura ai cittadini, singoli e associati, il diritto di accesso agli atti amministrativi e disciplina il rilascio di copie di atti previo pagamento dei soli costi; individua, con norme di organizzazione degli uffici e dei servizi, i responsabili dei procedimenti; detta le norme necessarie per assicurare ai cittadini linformazione sullo stato degli atti e delle procedure e sullordine di esame di domande, progetti e provvedimenti che comunque li riguardino; assicura il diritto dei cittadini di accedere, in generale, alle informazione di cui è in possesso lamministrazione.
3. Al fine di rendere effettiva la partecipazione dei cittadini allattività dellamministrazione, il comune assicura laccesso alle strutture ed ai servizi agli enti, alle organizzazioni di volontariato e alle associazioni.
Art. 73
Pubblicità
1. Lo statuto, i regolamenti, le ordinanze, nonché le direttive, i programmi, le istruzioni, le circolari ed ogni atto che dispone in generale sulla organizzazione, sulle funzioni, sugli obiettivi, sui procedimenti dellente, ovvero nei quali si determina linterpretazione di norme giuridiche o si dettano disposizioni per lapplicazione di esse, oltre alle forme di pubblicazione già espressamente previste dalla legge e dallo statuto, vanno pubblicizzate in modo da favorire la più ampia ed agevole conoscenza dei cittadini e di chiunque ne abbia interesse.
2. Gli atti di cui al precedente comma dovranno essere accessibili e consultabili da parte di chiunque.
TITOLO III
FUNZIONE NORMATIVA
Art. 74
Statuto
1. Lo Statuto contiene le norme fondamentali dellordinamento comunale. Ad esso devono conformarsi tutti gli atti normativi del Comune.
2. E ammessa liniziativa da parte di almeno il 10% dei cittadini e della consulta per proporre modificazioni allo Statuto, anche mediante un progetto redatto in articoli. Si applica in tale ipotesi la disciplina prevista per lammissione delle proposte di iniziativa popolare.
3. Lo Statuto e le sue modifiche, entro 15 giorni successivi alla data di esecutività, sono sottoposti a forme di pubblicità che ne consentano leffettiva conoscibilità.
Art. 75
Regolamenti
1. Il Comune emana regolamenti:
a) nelle materie ad esso demandate dalla legge o dallo Statuto;
b) in tutte le materie di competenza comunale.
2. Nelle materie di competenza riservata dalla legge generale sugli enti locali, la potestà regolamentare viene esercitata nel rispetto delle suddette norme generali e delle disposizioni statutarie.
3. Nelle altre materie i regolamenti comunali sono adottati nel rispetto delle leggi statali e regionali, tenendo conto delle altre disposizioni regolamentari emanate dai soggetti aventi una concorrente competenza nelle materie stesse.
4. Liniziativa dei regolamenti spetta alla giunta, a ciascun consigliere ed ai cittadini, ai sensi di quanto disposto dallArt. 61 del presente Statuto.
5. I regolamenti possono essere sottoposti a referendum con effetti anche abrogativi nei limiti e secondo le modalità prescritte nel precedente Art. 64.
6. Nella formazione dei regolamenti possono essere consultati i soggetti interessati.
7. I regolamenti sono soggetti a duplice pubblicazione allalbo pretorio: dopo ladozione della delibera in conformità delle disposizioni sulla pubblicazione della stessa deliberazione, nonché per la durata di 15 giorni dopo che la deliberazione di adozione è divenuta esecutiva. I regolamenti devono essere comunque sottoposti a forme di pubblicità che ne consentano leffettiva conoscibilità. Essi debbono essere accessibili a chiunque intenda consultarli.
Art. 76
Adeguamento delle fonti normative comunali a leggi sopravvenute.
Gli adeguamenti dello Statuto e dei regolamenti debbono essere apportati, nel rispetto dei principi dellordinamento comunale contenuti nella Costituzione, nel D.Lgs. 18.8.2000 n. 267 ed in altre leggi e nello Statuto stesso, entro i 120 giorni successivi allentrata in vigore delle nuove disposizioni.
Art. 77
Ordinanze
1. Il Responsabile del Servizio emana ordinanze di carattere ordinario, in applicazione di norme legislative e regolamentari.
2. Il Segretario comunale può emanare, nellambito delle proprie funzioni, circolari e direttive applicative di disposizioni di legge.
3. Le ordinanze di cui al comma 1 devono essere pubblicate per 15 giorni consecutivi allalbo pretorio. Durante tale periodo devono altresì essere sottoposte a norme di pubblicità che le rendano conoscibili e devono essere accessibili, in ogni tempo, a chiunque intenda consultarle.
4. Il Sindaco emana altresì, nel rispetto delle norme costituzionali e di principi generali dellordinamento giuridico, ordinanze contingibili ed urgenti in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica o di pubblica incolumità al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano lincolumità dei cittadini. Tali provvedimenti devono essere adeguatamente motivati. La loro efficacia, necessariamente limitata nel tempo, non può superare il periodo in cui perdura la necessità.
5. In casi di emergenza, connessi con il traffico e/o con linquinamento atmosferico o acustico, ovvero quando a causa di circostanze straordinarie si verifichino particolari necessità dellutenza, il sindaco può modificare gli orari degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi, e dei servizi pubblici, nonché, dintesa con i responsabili territorialmente competenti delle amministrazioni interessate, gli orari di apertura al pubblico degli uffici pubblici localizzati nel territorio, adottando i provvedimenti di cui al comma precedente.
6. In caso di assenza del Sindaco, le ordinanze sono emanate da chi lo sostituisce ai sensi del presente Statuto.
7. Quando lordinanza ha carattere individuale, essa deve essere notificata al destinatario. Negli altri casi viene pubblicata nelle forme previste al precedente comma terzo.
Art. 78
Norme transitorie e finali
1. Il presente Statuto entra in vigore dopo aver ottemperato agli adempimenti di legge. Da tale momento cessa lapplicazione delle norme transitorie.
2. Il Consiglio comunale approva entro un anno i regolamenti previsti dallo Statuto. Fino alladozione dei suddetti regolamenti, restano in vigore le norme adottate dal Comune secondo la precedente legislazione che risultano compatibili con la legge e lo Statuto.