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Comune di AVEGNO

Regolamento TARSU

N° articoli: 19

REGOLAMENTO PER L’APPLICAZIONE DELLA
TASSA PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI
SOLIDI URBANI INTERNI


Approvato con delibera di C.C. n. 23 del 09/03/1995
Modificato con delibera di C.C. n. 53 del 07/08/1995
Modificato con delibera di C.C. n. 22 del 25/06/1998
Modificato con delibera di C.C. n. 51 del 30/11/1998
Modificato con delibera di C.C. n. 10 del 23/02/2001
Modificato con delibera di C.C. n. 9 del 06/03/2003


I N D I C E

TITOLO I
DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 – Gestione del servizio Pag. 2
Art. 2 – Istituzione della tassa » 2
Art. 3 – Definizione dei rifiuti solidi urbani » 2
Art. 4 – Presupposto della tassa » 2
Art. 5 – Soggetti passivi » 3
Art. 6 – Soggetti responsabili della tassa » 3
Art. 7 – Commisurazione della tassa » 3
Art. 8 – Decorrenza della tassa » 3
Art. 9 – Tassa giornaliera di smaltimento » 4

TITOLO II
AGEVOLAZIONI ED ESENZIONI

Art. 10 – Riduzioni » 4
Art. 11 – Esenzioni » 5
Art. 12 – Esclusioni » 5

TITOLO III
DENUNCE, ACCERTAMENTO, CONTROLLI

Art. 13 – Denunce e comunicazioni » 6
Art. 14 – Modalità di controllo » 6
Art. 15 – Sanzioni ed interessi » 7
Art. 16 – Accertamenti – Riscossione - Contenzioso » 7

TITOLO IV
DISPOSIZIONI FINALI

Art. 17 – Norme di rinvio » 8
Art. 18 – Norme finali » 8
Art. 19 – Entrata in vigore » 8


TITOLO I
DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1
Gestione del servizio

1. Il Comune di Avegno provvede, ai sensi delle disposizioni contenute nel D.Lgs. n. 507 del 15.11.1993, al servizio di raccolta, trasporto, deposito e smaltimento dei rifiuti urbani interni derivanti dai locali e dalle aree coperte e scoperte a qualsiasi uso adibiti.

2. Il servizio è svolto in regime di privativa con le modalità e nelle località del territorio comunale stabilite dal regolamento del servizio di nettezza urbana di cui all’art. 8 del D.P.R. n 915 del 10.09.1982.

3. Il perimetro entro il quale è istituito il servizio di raccolta dei rifiuti urbani coincide con il territorio comunale urbanizzato (All. “A”)


Art. 2
Istituzione della tassa

1. Per il servizio di cui all’art. 1 è istituita dal Comune di Avegno l’apposita tassa annuale prevista dall’art. 58 del D.Lgs. n. 507 del 15.11.1993.

2. La tassa sarà applicata con tariffe differenziate secondo le categorie d’uso, come risultano dal prospetto allegato al presente regolamento (All. “B”).


Art. 3
Definizione dei rifiuti solidi urbani interni.

1. I rifiuti solidi urbani interni, sono:

a) i rifiuti non ingombranti prodotti in locali facenti parte di fabbricati e in aree coperte e scoperte a qualiasi uso adibite;

b) i rifiuti ingombranti, quali beni di consumo durevoli, di arredamento, di impiego domestico, di uso comune, provenienti da fabbricati o da altri insediamenti civili in genere;

c) i rifiuti speciali considerati assimilati agli urbani dall’art. 39 della legge comunitaria n. 146 del 22.02.1994 e cioè gli accessori per l’informatica e i rifiuti indicati al n. 1, punto 1.1.1 lettera a) della deliberazione del Comitato interministeriale di cui all’art. 5 del decreto del Presidente della repubblica n. 915 del 10.09.1982

Art. 4
Presupposto della tassa

1. La tassa è dovuta per l’occupazione o la detenzione di locali ed aree scoperte a qualsiasi uso adibiti, ad esclusione delle aree scoperte pertinenziali o accessorie di civili abitazioni, esistenti nelle zone del territorio comunale.

2. Per l’abitazione colonica e gli altri fabbricati con aree scoperte di pertinenza, la tassa è dovuta anche quando nella zona in cui è attivata la raccolta dei rifiuti, è situata soltanto la strada di accesso all’abitazione ed al fabbricato.

3. La tassa è comunque applicata per intero ancorchè si tratti di zona non rientrante in quella perimetrata quando, di fatto, detto servizio è attuato.

4. Nelle zone in cui non è effettuata la raccolta in regime di privativa dei rifiuti solidi urbani interni, fermo restando l’obbligo di usare il servizio per il conferimento dei rifiuti, la tassa è dovuta nella misura sottonotata in relazione alla distanza dal più vicino punto di raccolta:

a) in misura pari al 40% della tariffa ordinaria, se la distanza dal più vicino punto di raccolta rientrante nella zona perimetrata o di fatto servita, non supera i 250 metri;

b) in misura pari al 30% della tariffa se la suddetta distanza è pari o superiore a 251 metri ed inferiore ai 500 metri;

c) in misura pari al 20% della tariffa per distanze pari o superiori ai 501 metri;


Art. 5
Soggetti passivi

1. La tassa è dovuta da chiunque a qualsiasi titolo, occupi, detenga o conduca locali ed aree scoperte di cui al precedente articolo.


Art. 6
Soggetti responsabili della tassa

1. Per le abitazioni e le relative pertinenze, la tassa è accertata nei confronti dell’intestatario del tributo, con vincolo di solidarietà tra i componenti del nucleo familiare o tra coloro che usano in comune i locali.

2. Per gli alloggi affittati in modo saltuario od occasionale la tassa è dovuta dal proprietario o, in caso si subaffitto, dal primo affittuario.

3. Gli enti, istituti, associazioni, società e altre organizzazioni sono assoggettati alla tassa sotto la ragione o denominazione sociale, con la solidale responsabilità di coloro che usano in comune i locali e le aree oggetto della tassa.

4. Il soggetto che gestisce i servizi comuni nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati, è responsabile del versamento della tassa dovuta per i locali ed aree scoperte di uso comune e per i locali e le aree scoperte ad uso esclusivo ai singoli occupanti o detentori.


Art. 7
Commisurazione della tassa

1. La tassa è commisurata alla superficie complessiva dei locali e delle aree serviti in base a tariffe differenziate per categorie di uso degli stessi (All. “A”).

2. La superficie tassabile è misurata sul filo interno dei muri o sul perimetro interno delle aree scoperte. Le frazioni di superficie complessiva risultanti inferiori a mezzo metro quadro non si computano, quelle superiori si arrotondano al metro quadrato.

3. Nelle unità immobiliari adibite a civile abitazione in cui sia svolta anche un’attività economica e professionale, la tassa è dovuta in base alla tariffa prevista per la specifica attività ed è commisurata alla superficie utilizzata.


Art. 8
Decorrenza della tassa

1. La tassa, ai sensi dell’art. 64 del D.Lgs. n. 507 del 15.11.1993, è corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare, cui corrisponde un’autonoma obbligazione tributaria.

2. L’obbligazione decorre dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui ha avuto inizio l’utenza.

3. La cessazione, nel corso dell’anno, dell’occupazione o detenzione dei locali ed aree, dà diritto all’abbuono del tributo a decorrere dal primo giorno del bimestre successivo a quello in cui è stata presentata la denuncia della cessazione debitamente accertata.

4. In caso di mancata presentazione della denuncia nel corso dell’anno di cessazione, il tributo non è dovuto per le annualità successive se l’utente che ha prodotto denuncia di cessazione dimostri di non aver continuato l’occupazione o la detenzione dei locali ed aree ovvero se la tassa sia stata assolta dall’utente subentrante a seguito di denuncia o in sede di recupero d’ufficio.


Art. 9
Tassa giornaliera di smaltimento

1. Per il servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni prodotti dagli utenti che occupano o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali od aree pubbliche, di uso pubblico, o gravate da servitù di pubblico passaggio, è istituita la tassa di smaltimento a tariffa giornaliera.

2. Per temporaneo si intende l’uso inferiore a 183 giorni di un anno solare, anche se ricorrente.

3. La misura tariffaria è determinata in base alla tariffa, rapportata a giorno, della tassa annuale di smaltimento dei rifiuti solidi attribuita alla categoria contenente voci corrispondenti di uso, maggiorata dell’importo percentuale del 50 per cento.

4. L’obbligo della denuncia dell’uso temporaneo è assolto a seguito del pagamento della tassa da effettuare, contestualmente alla tassa di occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche, all’atto dell’occupazione con il modulo di versamento di cui all’art. 50 del D.L. n. 507 del 15.11.1993 o, in mancanza di autorizzazione, mediante versamento diretto senza la compilazione del suddetto modulo.

5. In caso di uso di fatto, la tassa, che non risulti versata all’atto dell’accertamento dell’occupazione abusiva, è recuperata unitamente alla sanzione, interessi ed accessori.

6. Per l’accertamento in rettifica o d’ufficio, il contenzioso e le sanzioni si applicano le disposizioni previste dalla tassa annuale, in quanto compatibili.


TITOLO II
AGEVOLAZIONI ED ESENZIONI

Art. 10
Riduzioni

1. La tariffa ordinaria viene ridotta della misura sottonotata nel caso di:

a) abitazioni con unico occupante: 20%
b) agricoltori che occupano la parte abitativa della costruzione rurale: 20%
c) locali non adibiti ad abitazione ed aree scoperte, nell’ipotesi di uso stagionale per un periodo non superiore a sei mesi dell’anno risultante dalla licenza o autorizzazione rilasciata dai competenti organi per l’esercizio dell’attività svolta: 20%
d) abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo a condizione che tale destinazione sia specificata nella denuncia originaria o di variazione indicando l’abitazione di residenza e l’abitazione principale e dichiarando espressamente di non voler cedere l’alloggio in locazione o in comodato, salvo accertamento da parte del Comune: 20%
e) utenti che, versando nelle circostanze di cui alla lettera d) risiedano o abbiano la dimora, per più di sei mesi all’anno, in località fuori dal territorio nazionale: 20%
f) attività produttive, commerciali e di servizio per le quali gli utenti dimostrino di avviare al recupero rifiuti speciali assimilati agli urbani. L’avvio al recupero è dimostrato mediante attestazione, da presentare con cadenza annuale, rilasciata dal soggetto che effettua l’attività di recupero dei rifiuti stessi. La riduzione, nella misura del 20%, viene concessa sulla parte di superficie in cui vengono prodotti i rifiuti di cui sopra.
g) Per le attività ove risulti impossibile determinare la corretta superficie in cui si producono rifiuti speciali o pericolosi in quanto le operazioni relative non sono esattamente localizzabili, si applica una riduzione forfettaria sino ad un massimo del 20%.
2. Le riduzioni di cui ai precedenti commi sono applicate sulla base di elementi e dati contenuti nella denuncia originaria, integrativa o di variazione con effetto dall’anno successivo (All. “C” ).

Art. 11
Esenzioni

1. Sono esenti dalla tassa:

a) i locali e le aree utilizzati direttamente dal Comune per uffici e servizi;

b) gli edifici adibiti a luoghi di culto di enti religiosi riconosciuti dallo Stato, esclusi i locali annessi destinati ad uso di abitazione o ad usi diversi da quello di culto (sacrestie, asili, ricreatori, attività di qualunque genere);

c) i locali e le aree utilizzate dalle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza riconosciute dalla Regione Liguria o iscritte nell’apposito Albo Regionale;

d) i locali e le aree per le quali l’esenzione sia espressamente prevista dalle leggi vigenti.


Art. 12
Esclusioni dalla tassa

1. Non sono soggetti alla tassa i locali e le aree che non possono produrre rifiuti per la loro natura o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati, o perché risultino in obiettive condizioni di non utilizzabilità.

2. Presentano tali caratteristiche, a titolo esemplificativo:

a) centrali termiche e locali riservati ad impianti tecnologici, quali cabine elettriche, vani accessori, celle frigorifere, etc. ove non si abbia la presenza umana;

b) unità immobiliari prive di mobili e suppellettili, e di utenze (gas, acqua, luce);

c) fabbricati danneggiati, non agibili, in ristrutturazione, purchè tale circostanza sia confermata da idonea documentazione;

d) soffitte, ripostigli, stenditoi, lavanderie, legnaie e simili, limitatamente alla parte del locale con altezza inferiore o uguale a metri 1,50 nel quale non sia possibile la permanenza;

3. Tali circostanze debbono essere indicate nella denuncia originaria o di variazione e debbono essere direttamente rilevabili in base ad elementi obiettivi o ad idonea documentazione (All. “C” ).

4. Sono altresì esclusi:

a) i locali e le aree scoperte per i quali non sussiste l’obbligo dell’ordinario conferimento dei rifiuti solidi urbani interni in regime di privativa comunale per l’effetto di leggi, regolamenti, ordinanze in materia sanitaria, ambientale e di protezione civile ovvero di accordi internazionali riguardanti organi di Stato esteri;

b) i locali e le aree per le quali l’esclusione sia prevista a norma delle leggi vigenti;

5. Nella determinazione della superficie tassabile non si tiene conto di quella parte di essa ove, per specifiche caratteristiche strutturali e per destinazione si formano, di regola, rifiuti speciali, tossici o nocivi, allo smaltimento dei quali sono tenuti a provvedere a proprie spese i produttori dei rifiuti stessi ai sensi delle disposizioni vigenti in materia.

6. Ai fini dell’applicazione del precedente comma, la detassazione per le attività che producono rifiuti speciali (art. 7 D.Lgs. n. 22 del 5.2.1997), tossici o nocivi, si applica nella misura massima del 20%, fermo restando che la stessa viene accordata a richiesta di parte, e a condizione dell’osservanza della normativa sullo smaltimento dei rifiuti speciali, tossici o nocivi.


TITOLO III
DENUNCE, ACCERTAMENTO, CONTROLLI

Art. 13
Denunce

1. I soggetti che occupano o detengono i locali o le aree scoperte devono, ai sensi dell’art. 70 del D.Lgs. n. 507 del 15.11.1993, presentare denuncia al Comune entro il 20 gennaio successivo all’inizio dell’occupazione o detenzione.

2. La denuncia ha effetto anche per gli anni successivi, qualora le condizioni siano rimaste invariate.

3. Entro lo stesso termine del 20 gennaio devono essere denunciate le modifiche apportate ai locali ed alle aree servite e le variazioni dell’uso dei locali e delle aree stesse.

4. E’ fatto obbligo all’amministratore del condominio ed al soggetto che gestisce i servizi comuni dei locali in multiproprietà e dei centri commerciali integrati, di presentare, entro il 20 gennaio di ciascun anno, l'elenco degli occupanti o detentori dei locali e delle aree del condominio e del centro commerciale integrato.

5. La denuncia deve contenere:

a) l’indicazione del codice fiscale;

b) cognome e nome nonché luogo e data di nascita dell’occupante e il numero dei componenti il nucleo familiare o la convivenza;

c) per gli enti, istituti, associazioni, società e altre organizzazioni devono essere indicati la denominazione, la sede e gli elementi identificativi dei rappresentanti legali;

d) l’ubicazione e la superficie dei singoli locali e delle aree e l’uso cui sono destinati;

e) la data di inizio della detenzione o occupazione dei locali e delle aree;

f) la provenienza;

g) la data in cui viene presentata la denuncia e la firma di uno dei coobbligati e del rappresentante legale o negoziale.

6. L’ufficio comunale rilascia ricevuta della denuncia che, nel caso di spedizione, si considera presentata nel giorno indicato nel timbro postale.


Art. 14
Modalità di controllo

1. Ai fini del controllo dei dati contenuti nelle dichiarazioni ovvero dei dati acquisiti in sede di accertamento d’ufficio in ordine alla rilevazione della misura e alla destinazione delle superfici imponibili, effettuata anche da soggetti terzi in base ad apposita convenzione, l’ufficio comunale può invitare il contribuente o gli amministratori di immobili, ad esibire o trasmettere atti e documenti comprese le planimetrie dei locali e delle aree scoperte ed a rispondere a questionari relativi a dati e notizie specifici. Gli inviti devono essere motivati e devono essere restituiti dal contribuente, debitamente sottoscritti, nel termine in essi indicati.

2. Ai fini dell’accertamento del tributo o del maggior tributo il Comune può utilizzare dati legittimamente acquisiti in ordine ad altro tributo o presso altre pubbliche amministrazioni o dalle sentenze o denunce di parte per altri reati. In tale contesto il Comune può richiedere ad uffici pubblici o ad enti pubblici anche a carattere economico, in esenzione di spese e diritti, dati e notizie rilevanti nei confronti di singoli contribuenti.

3. In caso di mancato adempimento da parte del contribuente alle richieste del comune nel termine indicato nell’invito e nel questionario, gli agenti di polizia urbana o i dipendenti dell’ufficio comunale competente, ovvero il personale dei soggetti terzi incaricati dall’ente sulla base di apposita convenzione, possono accedere agli immobili soggetti alla tassa al solo fine di verificare la destinazione e la misura delle superfici. L’accesso deve essere preceduto da un avviso da comunicarsi al contribuente almeno cinque giorni prima della verifica.
Il personale che esegue l’accesso deve essere munito di apposita autorizzazione del Sindaco.

4. L’accesso non può essere effettuato nei casi di immunità o di segreto militare. In tale ipotesi il verbale d’accesso è sostituito da una dichiarazione del responsabile del relativo organismo.

5. In caso di mancata collaborazione del contribuente od altro impedimento alla diretta rilevazione della destinazione e della superficie degli immobili, l’accertamento da parte del Comune può essere effettuato in base a presunzioni semplici purchè aventi i caratteri della gravità, precisione e concordanza previsti dall’art. 2729 del C.C.


Art. 15
Sanzioni ed interessi

1. Per l’omessa presentazione della denuncia, anche di variazione, si applica la sanzione amministrativa dal 100% al 200% della tassa o della maggiore tassa dovuta, con un minimo di € 51,65.

2. Se la denuncia è infedele si applica la sanzione amministrativa dal 50% al 100% della maggiore tassa dovuta.

3. Se l’omissione o l’errore attengono ad elementi non incidenti sull’ammontare della tassa, si applica la sanzione amministrativa da € 51,65 a € 258,23.

4. La stessa sanzione si applica per le violazioni concernenti la mancata esibizione di atti o documenti ovvero per la mancata restituzione di questionari nei sessanta giorni dalla richiesta o per la loro mancata compilazione o compilazione incompleta o infedele, a seconda della gravità della violazione.

5. Le predette violazioni non sono tuttavia ritenute punibili quando:

- l'omissione non è determinata da colpa;

- l'omissione non arreca pregiudizio all'esercizio delle azioni di controllo e non incide sulla determinazione della base imponibile della tassa e sul versamento del tributo.

6. Le sanzioni indicate nei commi 1 e 2 sono altresì ridotte a 1/4 se, entro il termine per ricorrere alle commissioni tributarie, interviene adesione del contribuente all'avviso di accertamento.

7. La contestazione della violazione non collegata all’ammontare del tributo deve avvenire, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è commessa la violazione.

8. Sulle somme dovute a titolo di tributo e addizionale si applicano gli interessi moratori nella misura prevista da legge, a decorrere dalla data della commessa violazione.


Art. 16
Accertamenti – Riscossione – Contenzioso.

1. Per quanto concerne l’accertamento e la riscossione della tassa si applicano le disposizioni di cui agli articoli 71 e 72 del D.Lgs. n. 507 del 15.11.1993.

2. Per quanto riguarda il contenzioso si applicano le disposizioni previste dal D.Lgs. n. 546 del 31.12.1992 e successive modificazioni.


TITOLO IV
DISPOSIZIONI FINALI

Art. 17
Norme di rinvio

1. Per quanto non contemplato nel presente Regolamento, si applicano le leggi e i regolamenti vigenti in materia.


Art. 18
Norme finali

1. Viene abrogato il vigente regolamento comunale per l’applicazione della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni, nonché tutte le altre disposizioni contrarie o incompatibili con le presenti norme.


Art. 19
Entrata in vigore

1. Le norme del presente regolamento sono immediatamente applicabili.


Allegato “A”

TARIFFE T.A.R.S.U.

CAT. DESTINAZIONE D’USO TARIFFA AL MQ. VIGENTE DAL 1.1.2002

1 Locali ad uso abitazioni private, scuole pubbliche o private, locali per attività culturali, politiche e religiose, laboratori artigianali € 0,96
2 Locali adibiti ad uffici professionali, farmacie, negozi, botteghe, discoteche, sale da ballo, palestre € 1,96
3 Ristoranti, alberghi, trattorie, osterie e bar e complessi commerciali all’ingrosso € 3,93
4 Autorimesse, magazzini, stabilimenti industriali e locali adibiti al commercio al dettaglio di beni non deperibili € 1,44
5 Cantine, solai, tettoie e magazzini deposito attrezzi agricoli (agevolazione: riduzione del 50% della tariffa Cat. 1) € 0,48
6 Box (agevolazione: riduzione del 50% della tariffa Cat. 1) € 0,48


Allegato “B”


CATEGORIE T.A.R.S.U.


CAT. DESTINAZIONE D’USO

1 Locali ad uso abitazioni private, scuole pubbliche o private, locali per attività culturali, politiche e religiose, laboratori artigianali
2 Locali adibiti ad uffici professionali, farmacie, negozi, botteghe, discoteche, sale da ballo, palestre
3 Ristoranti, alberghi, trattorie, osterie e bar e complessi commerciali all’ingrosso
4 Autorimesse, magazzini, stabilimenti industriali e locali adibiti al commercio al dettaglio di beni non deperibili
5 Cantine, solai, tettoie e magazzini deposito attrezzi agricoli (agevolazione: riduzione del 50% della tariffa Cat. 1)
6 Box (agevolazione: riduzione del 50% della tariffa Cat. 1)





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