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Comune di AVEGNO
Regolamento ICI
N° articoli: 27
TITOLO PRIMO
Disposizioni generali
Art. 1
Oggetto del Regolamento
1. Il presente regolamento disciplina l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili nel Comune di AVEGNO (GE), nell'ambito della potestà regolamentare prevista dagli artt. 52 e 59 del decreto legislativo 15-12-1997, n. 446, e da ogni altra disposizione normativa.
2. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni generali previste dalle vigenti leggi per l'applicazione dell' I.C.I. e relative attività di accertamento, riscossione, sanzioni, contenzioso.
Art. 2
Definizione di fabbricati ed aree
1. Gli immobili soggetti ad imposta, ai sensi dell'art. 2 del D. Lgs. 504/1997 sono così definiti:
- fabbricato: l'unità immobiliare iscritta o che deve essere iscritta nel catasto edilizio urbano, considerandosi parte integrante del fabbricato l'area occupata dalla costruzione e quella di pertinenza; il fabbricato di nuova costruzione è soggetto ad imposta a partire dalla data di ultimazione dei lavori ovvero, se antecedente, dalla data in cui è comunque utilizzato;
- area fabbricabile: l'area utilizzabile a scopo edificatorio in base agli strumenti urbanistici generali o attuativi ovvero in base alle possibilità effettive di edificazione determinate secondo i criteri previsti agli effetti dell'indennità di espropriazione per pubblica utilità. L'edificabilità dell'area non deve necessariamente discendere da piani urbanistici particolareggiati, essendo sufficiente che tale caratteristica risulti da un piano regolatore generale.
Sono tuttavia considerati terreni agricoli quelli posseduti e condotti da coltivatori diretti o imprenditori agricoli che esplicano la loro attività a titolo principale, sui quali persiste l'utilizzazione agro silvo pastorale mediante l'esercizio di attività dirette alla coltivazione del fondo, alla funghicoltura, all'allevamento di animali, se si verificano le seguenti condizioni:
a) la condizione del soggetto passivo quale coltivatore diretto o imprenditore agricolo deve essere confermata dall'iscrizione negli appositi elenchi comunali dei coltivatori diretti, mezzadri e coloni ed appartenenti ai rispettivi nuclei familiari, previsti dall'art. 1 della legge 9-1-1963, n. 9, con obbligo di assicurazioni per invalidità, vecchiaia e malattia;
b) il lavoro effettivamente dedicato all'attività agricola da parte del soggetto passivo e dei componenti il nucleo familiare deve fornire un reddito pari al 50% del reddito complessivo imponibile IRPEF determinato per l'anno precedente;
- terreno agricolo: il terreno adibito alle attività di coltivazione del fondo, silvicoltura, allevamento del bestiame ed attività connesse, in regime di impresa.
TITOLO SECONDO
Particolari disposizioni per la definizione delle basi imponibili
Art. 3
Base imponibile delle aree fabbricabili
1. Per le aree fabbricabili, il valore è costituito da quello venale in comune commercio al 1° gennaio dellanno dimposizione, avendo riguardo alla zona territoriale di ubicazione, allindice di edificabilità, alla destinazione duso consentita, agli oneri per eventuali lavori di adattamento del terreno necessari per la costruzione, ai prezzi medi rilevanti sul mercato dalla vendita di aree aventi analoghe caratteristiche.
2. Ai fini dellindividuazione della base imponibile delle aree fabbricabili, il Consiglio Comunale, su proposta dellufficio tecnico comunale, delibera annualmente, entro i termini di approvazione del bilancio di previsione, per zone omogenee, i valori venali di riferimento delle stesse, ciò anche per ridurre linsorgenza del contenzioso.
3. Non si fa luogo ad accertamento qualora limposta sia stata versata sulla base di un valore non inferiore a quello determinato secondo i criteri stabiliti nel comma precedente.
Il terreno agricolo è soggetto ad imposta comunale sugli immobili dal momento in cui viene presentata richiesta di permesso di costruire e detto terreno viene interessato da asservimento ai fini edificativi, essendo il requisito di fabbricabilità, in tale circostanza, certo e conosciuto al contribuente. In tal caso il soggetto passivo deve presentare al Comune la comunicazione di variazione ai fini ICI entro i termini di legge. Per tali aree, non è necessario che il Comune comunichi al proprietario la natura di area fabbricabile, come previsto dallart. 31, comma 20, della legge n. 289/02, in quanto questultimo ne ha già leffettiva conoscenza.
TITOLO TERZO
Determinazione delle aliquote Abitazione principale e sue agevolazioni
Art. 4
Determinazione delle aliquote e delle detrazioni dimposta
1. Le aliquote e le detrazioni d'imposta sono approvate annualmente dal Comune con deliberazione da adottarsi entro i termini di approvazione del bilancio di previsione per l'anno di riferimento.
Art. 5
Abitazione principale e fabbricati equiparati
1. Per abitazione principale si intende quella nella quale il contribuente, che la possiede a titolo di proprietà, usufrutto o altro diritto reale, e i suoi familiari dimorano abitualmente, in conformità alle risultanze anagrafiche.
1. Sono equiparati allabitazione principale i seguenti fabbricati:
a) abitazione utilizzata dai soci delle cooperative edilizie a proprietà indivisa;
b) alloggio regolarmente assegnato da Istituto autonomo per le case popolari; c) abitazione concessa in uso gratuito dal possessore ai suoi familiari (parenti ed affini di primo grado), a titolo di abitazione principale; d) abitazione posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da soggetto anziano o disabile che ha acquisito la residenza in istituto di ricovero o sanitario a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata né concessa in uso gratuito a terzi, salvo quanto previsto al punto C).
Art. 6
Agevolazioni previste per labitazione principale
1. Per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale sono previste rispettivamente le seguenti agevolazioni:
aliquota ridotta, non inferiore al 4 per mille, per le abitazioni di cui allart. 5 se deliberata dal comune ai sensi dell'art. 4 del D.L. 8-8-1996, n. 437, convertito con L. 24-10-1996, n. 556;
detrazione d'imposta: l'ammontare della detrazione è determinato in misura fissa dalla legge, e si applica sull'imposta dovuta per l'abitazione principale, fino a concorrenza del suo ammontare; se l'abitazione è utilizzata da più soggetti la detrazione spetta a ciascuno di essi in ragione della quota di utilizzo, indipendentemente dalla quota di possesso.
2. Il Comune ha facoltà di aumentare l'importo della detrazione, con deliberazione annuale adottata con le modalità ed i termini di cui all'art. 4; in alternativa può prevedere una riduzione percentuale dell'imposta dovuta; dette facoltà possono essere esercitate anche limitatamente a situazioni di particolare disagio economico sociale, individuate con la medesima deliberazione.
3. Le agevolazioni sopra descritte sono rapportate al periodo dell'anno durante il quale permane la destinazione dell'unità immobiliare ad abitazione principale.
4. Sono considerate parti integranti dell'abitazione principale al massimo due pertinenze, ancorché iscritte distintamente in catasto.
TITOLO QUARTO
Riduzioni ed esenzioni
Art. 7
Riduzione d'imposta per i fabbricati inagibili
1. L'imposta è ridotta del 50 per cento per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono tali condizioni. L'inagibilità o inabitabilità deve consistere in un degrado fisico sopravvenuto (fabbricato diroccato, pericolante, fatiscente) non superabile con interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria. Il fabbricato può essere costituito da una o più unità immobiliari (unità immobiliari individuate secondo le vigenti procedure di accatastamento), anche con diversa destinazione d'uso, ove risulti inagibile o inabitabile l'intero fabbricato o le singole unità immobiliari. In quest'ultimo caso le riduzioni d'imposta dovranno essere applicate alle sole unità immobiliari inagibili o inabitabili e non all'intero edificio.
2. Si intendono tali i fabbricati o le unità immobiliari con le sottodescritte caratteristiche:
Immobili che necessitino di interventi di restauro e risanamento conservativo e/o di ristrutturazione edilizia, ai sensi dell'art. 31, comma 1, lett. c) e d), della legge 5 agosto 1978, n. 457 ed ai sensi delle disposizioni contenute nel vigente Regolamento Edilizio Comunale e che, nel contempo, risultino diroccati, pericolanti e fatiscenti.
A titolo esemplificativo, si possono ritenere tali se ricorrono le seguenti condizioni:
a) strutture orizzontali (solai e tetto di copertura) con gravi lesioni che possano costituire pericolo a cose o persone, con rischi di crollo;
b) strutture verticali (muri perimetrali o di confine) con gravi lesioni che possano costituire pericolo e possano far presagire danni a cose o persone, con rischi di crollo parziale o totale;
c) edifici per i quali è stata emessa ordinanza sindacale di demolizione o ripristino atta ad evitare danni
a cose o persone.
3. L'inagibilità o inabitabilità può essere accertata:
a) mediante perizia tecnica da parte dell'ufficio tecnico comunale, con spese a carico del proprietario;
b) da parte del contribuente con dichiarazione sostitutiva ai sensi della legge 4-1-1968, n. 15 corredata da documentazione comprovante lo stato di degrado.
4. Il Comune si riserva comunque di verificare la veridicità della dichiarazione presentata dal contribuente, mediante personale interno od esterno allEnte da esso incaricato.
Art. 8
Esenzioni
1. Oltre alle esenzioni previste dall'art. 7 del D. Lgs. 30-11-1992, n. 504, si dispone l'esenzione per gli immobili posseduti dallo stato, dalle regioni, dalle province, dagli altri comuni, dalle comunità montane, dai consorzi fra detti enti, dalle Aziende unità sanitarie locali, non destinati esclusivamente a compiti istituzionali.
2. L'esenzione prevista al punto i) dell'art. 7 del D. Lgs. 504/1992, concernente gli immobili utilizzati da enti non commerciali, si applica soltanto ai fabbricati a condizione che gli stessi, oltre che utilizzati, siano posseduti dall'ente non commerciale utilizzatore.
TITOLO QUINTO
Comunicazioni e versamenti
Art. 9
Denunce e comunicazioni
1. Allo scopo di semplificare gli adempimenti a carico dei contribuenti si dispone la soppressione dell'obbligo di presentazione di dichiarazione di variazione, di cui allart. 10 del D. Lgs. n. 504/92.
2. Le dichiarazioni o le comunicazioni già presentate precedentemente hanno effetto anche per gli anni successivi, purché non si verifichino variazioni dei dati ed elementi dichiarati cui consegua un diverso ammontare dellimposta dovuta, ad eccezione di quello conseguente al cambio di aliquote.
3. Il contribuente è obbligato a comunicare al comune ogni acquisto, cessazione o modificazione della soggettività passiva, entro il trenta giugno dellanno successivo a quello in cui si verifica la variazione.
4. La comunicazione deve essere fatta per iscritto e deve contenere lindicazione dei soli cespiti immobiliari interessati da variazioni, indicando gli identificativi catastali nonché gli estremi degli atti che ne hanno comportato la variazione. Il Comune ha facoltà di richiedere idonea documentazione atta a dimostrare il momento e la causa della variazione.
5. La comunicazione, che può essere congiunta per tutti i contitolari dell'immobile, deve essere effettuata sulla base di appositi modelli predisposti dal comune.
6. La comunicazione deve essere sottoscritta dal soggetto passivo e può essere presentata direttamente al Comune o spedita, a mezzo raccomandata senza ricevuta di ritorno. In questultimo caso si intende presentata il giorno della sua spedizione.
7. In caso di mancata sottoscrizione o di incompletezza della comunicazione, il Comune invita linteressato a regolarizzare la comunicazione, assegnandogli un termine non inferiore a quindici giorni. Se linteressato non la regolarizza nel termine assegnatogli, la comunicazione è considerata nulla a tutti gli effetti se mancante della sottoscrizione; nel caso di incompletezza che pregiudichi lattività di controllo dellufficio si applica una sanzione amministrativa pari ad € 51,00=.
8. Per la mancata o tardiva presentazione della comunicazione si applica una sanzione amministrativa di € 103,00= riferita a ciascuna unità immobiliare.
Art. 10
Versamenti
1. L'imposta è dovuta dai soggetti per anni solari proporzionalmente alla quota ed ai mesi dell'anno nei quali si è protratto il possesso; a tal fine il mese durante il quale il possesso si è protratto per almeno quindici giorni è computato per intero. A ciascuno degli anni solari corrisponde unautonoma obbligazione tributaria.
2. I soggetti passivi devono effettuare il versamento dell'imposta complessivamente dovuta al comune per l'anno in corso in due rate delle quali la prima, entro il 30 giugno, pari al 50 per cento dell'imposta dovuta calcolata sulla base dell'aliquota e delle detrazioni dei dodici mesi dell'anno precedente. La seconda rata deve essere versata dal 1° al 20 dicembre, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio sulla prima rata versata. Il versamento dell'imposta deve essere effettuato tramite versamenti su conto corrente postale intestato al Comune di Avegno con bollettini conformi al modello indicato con circolare del Ministero delle Finanze. Resta in ogni caso nella facoltà del contribuente provvedere al versamento dell'imposta complessivamente dovuta in unica soluzione annuale, da corrispondere entro il 30 giugno.
3. Sullammontare dellimposta che viene a risultare non versato in modo tempestivo, entro le prescritte scadenze, o reso tempestivo mediante il perfezionamento del ravvedimento operoso ai sensi delle lettere a) e b) dellart. 13 del D. Lgs. n. 472/97 e successive modificazioni, si applica la sanzione amministrativa del trenta per cento, ai sensi dellart. 13 del D. Lgs. n. 471/97, la sanzione è irrogata con lavviso indicato allart. 13 del presente regolamento;
4. Alla sanzione amministrativa di cui al precedente comma, nonché a quelle di cui al precedente articolo del presente regolamento, non è applicabile la definizione agevolata (riduzione ad un quarto) prevista dall' art. 16, comma 3 e dall'art. 17, comma 2, del D. Lgs. n. 472/97 né quella prevista dallart. 14, comma 4, del D. Lgs. n. 504/92, come sostituito dallart. 14 del D. Lgs. n. 473/97;
5. I versamenti non devono essere eseguiti quando limposta risulti inferiore a € 2,07=.
Art. 11
Differimento dei termini per i versamenti
1. In caso di gravi calamità naturali, con deliberazione della Giunta Comunale, i termini ordinari di versamento dell'imposta possono essere differiti per tutte le categorie di soggetti passivi ovvero limitatamente ad alcune di esse.
TITOLO SESTO
Attività di controllo
Art. 12
Attività di controllo
1. Con deliberazione annuale della Giunta Comunale sono fissati gli indirizzi per le azioni di controllo, sulla base delle potenzialità della struttura organizzativa e di indicatori di evasione/elusione per le diverse tipologie di immobili.
2. La Giunta Comunale ed il Funzionario responsabile della gestione del tributo curano il potenziamento dell'attività di controllo mediante collegamenti con i sistemi informativi del Ministero delle Finanze e con altre banche dati rilevanti per la lotta all'evasione.
3. La Giunta Comunale verifica inoltre le potenzialità della struttura organizzativa, disponendo le soluzioni necessarie agli uffici per la gestione del tributo ed il controllo dell'evasione, perseguendo obiettivi di equità fiscale.
TITOLO SETTIMO
Accertamenti
Art. 13
Accertamenti dufficio
1. Il comune controlla le dichiarazioni e le comunicazioni presentate ai sensi dell'articolo 9, verifica i versamenti eseguiti ai sensi del medesimo articolo e, sulla base dei dati ed elementi direttamente desumibili dalle dichiarazioni e dalle comunicazioni stesse, nonché sulla base delle informazioni fornite dal sistema informativo del Ministero delle finanze in ordine all'ammontare delle rendite risultanti in catasto, provvede anche a correggere gli errori materiali e di calcolo.
2. Il Comune emette motivato avviso di accertamento in caso di violazioni alle disposizioni vigenti in materia, di omesso, parziale o tardivo versamento, con liquidazione dellimposta o della maggiore imposta dovuta, delle sanzioni e degli interessi.
3. L'avviso di cui al comma precedente deve essere notificato, anche a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello a cui si riferisce limposizione.
4. Si applica, in quanto compatibile, l'istituto dell'accertamento con adesione, sulla base dei criteri stabiliti dal decreto legislativo 19-6-1997, n. 218.
5. Non si dà luogo a provvedimenti di accertamento e liquidazione per importi inferiori a € 2,07=.
TITOLO OTTAVO
Accertamento con adesione
Art. 14
Ambito di applicazione
1. Nellesercizio della potestà regolamentare in materia tributaria riconosciuta dallart. 52 del D. Lgs. n. 446/97 e come consentito dallart. 50 della Legge n. 449/97, viene introdotto listituto dellaccertamento con adesione del contribuente sulla base dei criteri stabiliti dal D. Lgs. n. 218/97.
2. Lambito di applicazione dellaccertamento con adesione è circoscritto agli immobili non iscritti al catasto edilizio urbano ed alle aree edificabili, per le quali interviene un vero e proprio apprezzamento valutativo dellufficio, che non siano oggetto di avvisi di cui allart. 13 del presente regolamento, già emessi e notificati al contribuente. Per le altre fattispecie oggetto dellimposta, listituto dellaccertamento con adesione viene meno, in quanto in tali casi lobbligazione tributaria è determinata sulla base di elementi certi.
Art. 15
Attivazione del procedimento definitorio
1. Il procedimento per la definizione può essere attivato:
- a cura dellufficio tributi, prima della notifica dellavviso di accertamento;
- su istanza del contribuente pervenuta allufficio prima della notifica dellavviso di accertamento.
Art. 16
Procedimento ad iniziativa dellufficio
1. Lufficio, in presenza di situazioni che rendano quasi certo linstaurarsi del contraddittorio con il contribuente, limitatamente allambito di applicazione di cui allart. 14 del presente regolamento, invia al contribuente un invito a comparire, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento ovvero mediante notifica, con lindicazione degli elementi tributari suscettibili di accertamento, nonché del giorno, dellora e del luogo della comparizione per definire laccertamento con adesione.
2. Le richieste di chiarimenti, gli inviti ad esibire o trasmettere atti e documenti, linvio di questionari aventi la funzione di acquisire dati e notizie di carattere specifico, ecc
, che il Comune, ai fini dellesercizio dellattività di liquidazione ed accertamento, può rivolgere ai contribuenti, non costituiscono invito ai sensi del precedente comma per leventuale definizione dellaccertamento con adesione.
3. La partecipazione del contribuente al procedimento, nonostante linvito, non è obbligatoria, e la mancata risposta allinvito stesso non è sanzionabile, così come lattivazione del procedimento da parte dellufficio non riveste carattere di obbligatorietà.
Art. 17
Procedimento ad iniziativa del contribuente
1. Il contribuente al quale non sia stato notificato avviso di accertamento per limmobile oggetto del procedimento, può formulare, direttamente o tramite professionista delegato, istanza in carta libera di accertamento con adesione indicando i seguenti dati:
¸ dati anagrafici;
¸ dati di residenza;
¸ recapito telefonico;
¸ immobili oggetto dellistanza;
¸ i periodi di imposta suscettibili di accertamento;
¸ documentazione atta a dimostrare gli elementi dichiarati dal contribuente.
2. Entro 15 giorni dalla ricezione dellistanza di definizione, lUfficio formula linvito a comparire.
3. Con riferimento al presupposto dellaccertamento con adesione, e cioè la presenza di materiale concordabile ai sensi dellart. 14 del presente regolamento, al fine di evitare da un lato incertezze da parte dei contribuenti e dallaltro che vengano presentate istanze di definizione al solo fine di ottenere la sospensione dei termini di pagamento, si evidenzia che leventuale presentazione dellistanza di accertamento con adesione per immobili oggetto di avvisi di accertamento già emessi e notificati al contribuente è priva di effetto.
Art. 18
Invito a comparire per definire laccertamento
1. La mancata comparizione del contribuente interessato o del professionista delegato nel giorno indicato nellinvito, comporta rinuncia alla definizione dellaccertamento con adesione.
2. Eventuali richieste avanzate dal contribuente che abbiano ad oggetto il differimento della data di comparizione indicata nellinvito, dovranno essere presentate entro la data di comparizione e dovranno essere motivate.
3. Il Funzionario incaricato del procedimento dovrà predisporre una relazione sulle operazioni compiute, sulle comunicazioni effettuate, sulleventuale mancata comparizione del contribuente e sul risultato negativo del concordato.
Art. 19
Atto di accertamento con adesione
1. A seguito del contraddittorio, ove laccertamento venga concordato con il contribuente, lUfficio redige in duplice copia atto di accertamento con adesione che va sottoscritto dal contribuente o dal professionista delegato e dal Funzionario Responsabile.
2. Nellatto di definizione vanno indicati gli elementi e la motivazione su cui la definizione si fonda, anche con richiamo alla documentazione in atti, nonché la liquidazione delle maggiori imposte, interessi e sanzioni dovute in pendenza della definizione.
Art. 20
Perfezionamento ed effetti della definizione
1. La definizione si perfeziona con il versamento, che deve essere effettuato entro i 20 giorni successivi alla data di redazione dellatto di accertamento con adesione, delle somme dovute con le modalità indicate nellatto stesso.
2. Entro i 10 giorni successivi al suddetto versamento il contribuente deva far pervenire allUfficio copia della ricevuta attestante lavvenuto pagamento. LUfficio, a seguito del ricevimento della ricevuta, rilascia al contribuente una copia dellatto di accertamento con adesione indicando che esso è stato perfezionato con il versamento della somma dovuta dal contribuente.
3. E ammesso, a richiesta del contribuente, il pagamento rateale quando limporto dovuto è superiore a € 2.600,00 con le modalità previste dallart. 8 del D. Lgs. n. 218/97.
4. Il perfezionamento dellatto di adesione comporta la definizione del rapporto tributario che ha formato oggetto del procedimento. Laccertamento con adesione non è pertanto soggetto ad impugnazione, né è integrabile o modificabile da parte dellufficio.
5. Lintervenuta definizione non esclude peraltro la possibilità per lUfficio di procedere ad accertamenti integrativi nel caso che la definizione riguardi accertamenti parziali e nel caso di sopravvenuta conoscenza di nuova materia imponibile sconosciuta alla data del precedente accertamento non rilevabile né dal contenuto della dichiarazione né dagli atti in possesso alla data medesima.
Art. 21
Riduzione delle sanzioni
1. A seguito della definizione, le sanzioni per le violazioni concernenti i tributi e le annualità oggetto delladesione commesse nel periodo dimposta si applicano nella misura di un quarto del minimo previsto dalla legge, ad eccezione della sanzione amministrativa relativa a ritardati, parziali od omessi versamenti per la quale, per legge, non è prevista alcuna riduzione.
TITOLO NONO
Rimborsi
Art. 22
Rimborsi
1. Il contribuente può richiedere al Comune il rimborso delle somme versate e non dovute entro il termine di cinque anni dal giorno del pagamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione. Si intende come giorno in cui è stato accertato il diritto alla restituzione quello in cui su procedimento contenzioso è intervenuta decisione definitiva.
2. Qualora la domanda di cui al comma 1 del presente articolo risulti incompleta ai fini delloperatività del rimborso richiesto, lintegrazione deve essere effettuata entro 30 giorni dalla ricezione da parte del contribuente della richiesta di integrazione formulata dallUfficio, pena nullità della richiesta di rimborso stessa.
3. Non si dà luogo a provvedimenti di rimborso per importi inferiori a € 2,07=.
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TITOLO DECIMO
Contenzioso
Art. 23
Contenzioso
1. Contro l'avviso di accertamento, il ruolo, la cartella di pagamento, l'avviso di mora, il provvedimento di irrogazione di sanzioni, il diniego di rimborso, può essere proposto ricorso alla Commissione Tributaria competente per territorio, entro 60 giorni dalla data di notificazione dell'atto impugnato, secondo le disposizioni del D. Lgs. 31-12-1992, n. 546.
TITOLO UNDICESIMO
Potenziamento dellufficio tributi
Art. 24
Potenziamento dellUfficio Tributi
1. In relazione a quanto consentito dallart. 3, comma 57, della Legge 23 dicembre 1996, n. 662 e dallart. 59, comma 1, lettera p), del D. Lgs. n. 446/97, una percentuale del gettito ICI proveniente dallaccertamento di forme di evasione totale o parziale è destinata al potenziamento della funzione tributaria e allattribuzione di compensi incentivanti al personale addetto.
2. Le percentuali di cui al comma precedente sono determinate come segue:
¸ La percentuale sul gettito ICI derivante da accertamenti da destinare al potenziamento dellUfficio Tributi è commisurata nel quattro per cento;
¸ La percentuale sul gettito ICI derivante da accertamenti da ripartire annualmente tra i dipendenti del Servizio Tributi è commisurata nel sei per cento.
TITOLO DODICESIMO
Disposizioni finali
Art. 25
Norme di rinvio
1. Per tutto quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di cui al decreto legislativo 31-12-1992, n. 504, e successive modificazioni, ed ogni altra normativa vigente applicabile al tributo.
Art. 26
Entrata in vigore
1. Il presente regolamento entra in vigore il 01.01.2005.
Art. 27
Norme transitorie
1. Per l'anno 2005, il termine per l'approvazione da parte del Consiglio Comunale, della deliberazione di cui all'art. 3, comma 2, del presente regolamento, è prorogato al 31 maggio 2005.
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